10 Marzo 2011

l Miur, con la nota 1950 ha fornito indicazioni per la compilazione dell’allegato G alla domanda 24 mesi per la scelta delle 30 scuole nella quale si chiede l’inclusione nella prima fascia delle graduatorie d’istituto.
  • La compilazione potrà avvenire attraverso il sito del Miur dal 29 marzo al 28 Aprile 2011.
  • Se si desidera confermare tutte le scuole già indicate per la 24 mesi dello scorso anno è sufficiente non compilare il modello G (consigliamo, comunque, di verificare i codici delle scuole)

 

l Miur, con la nota 1950 ha fornito indicazioni per la compilazione dell’allegato G alla domanda 24 mesi per la scelta delle 30 scuole nella quale si chiede l’inclusione nella prima fascia delle graduatorie d’istituto.
  • La compilazione potrà avvenire attraverso il sito del Miur dal 29 marzo al 28 Aprile 2011.
  • Se si desidera confermare tutte le scuole già indicate per la 24 mesi dello scorso anno è sufficiente non compilare il modello G (consigliamo, comunque, di verificare i codici delle scuole)

 

l Miur, con la nota 1950 ha fornito indicazioni per la compilazione dell’allegato G alla domanda 24 mesi per la scelta delle 30 scuole nella quale si chiede l’inclusione nella prima fascia delle graduatorie d’istituto.
  • La compilazione potrà avvenire attraverso il sito del Miur dal 29 marzo al 28 Aprile 2011.
  • Se si desidera confermare tutte le scuole già indicate per la 24 mesi dello scorso anno è sufficiente non compilare il modello G (consigliamo, comunque, di verificare i codici delle scuole)

 

7 Febbraio 2011

PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSO

 

In riferimento alla nota ministeriale prot.n. 402 del 20 gennaio 2011, al fine di darne la più ampia diffusione tra il personale interessato, si trasmettono i sotto elencati bandi di concorso, indetti ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo. 16.04.1009, n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009:

 

1) Decreto prot. n. 1062/U del 3 febbraio 2011: Concorso ordinario, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei Collaboratori Scolastici dell’area A, del personale A.T.A. statale della Scuola;

 

2) Decreto prot. n. 1066/U del 3 febbraio 2011: Concorso ordinario, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Addetto alle Aziende Agrarie dell’area A/S, del personale A.T.A. statale della Scuola;

 

3) Decreto prot. n. 1060/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Assistenti Amministrativi dell’area B, del personale A.T.A. della scuola;

 

4) Decreto prot. n. 1061/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Assistenti tecnici dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola;

 

5) Decreto prot. n. 1063/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei Cuochi dell’area B, del personale A.T.A. statale della Scuola;

 

6) Decreto prot. n. 1065/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Infermieri dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola;

 

7) Decreto prot. n. 1064/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei Guardarobieri dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola.

 

 

Si comunica che con proprio decreto n. 1109/U del 3 febbraio 2011 è stata fissata, per il giorno 8 febbraio 2011, la data di pubblicazione dei sopra indicati bandi di concorso all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale – via P. Micca n. 20 Torino – ed all’albo dei rispettivi Ambiti Territoriali per le province del Piemonte.

Da tale data decorreranno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi titoli valutabili:

 

TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

10 marzo 2011


 

 

PUBBLICAZIONE BANDI DI CONCORSO

 

In riferimento alla nota ministeriale prot.n. 402 del 20 gennaio 2011, al fine di darne la più ampia diffusione tra il personale interessato, si trasmettono i sotto elencati bandi di concorso, indetti ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo. 16.04.1009, n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009:

 

1) Decreto prot. n. 1062/U del 3 febbraio 2011: Concorso ordinario, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei Collaboratori Scolastici dell’area A, del personale A.T.A. statale della Scuola;

 

2) Decreto prot. n. 1066/U del 3 febbraio 2011: Concorso ordinario, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Addetto alle Aziende Agrarie dell’area A/S, del personale A.T.A. statale della Scuola;

 

3) Decreto prot. n. 1060/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Assistenti Amministrativi dell’area B, del personale A.T.A. della scuola;

 

4) Decreto prot. n. 1061/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Assistenti tecnici dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola;

 

5) Decreto prot. n. 1063/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei Cuochi dell’area B, del personale A.T.A. statale della Scuola;

 

6) Decreto prot. n. 1065/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli Infermieri dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola;

 

7) Decreto prot. n. 1064/U del 3 febbraio 2011: Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei Guardarobieri dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola.

 

 

Si comunica che con proprio decreto n. 1109/U del 3 febbraio 2011 è stata fissata, per il giorno 8 febbraio 2011, la data di pubblicazione dei sopra indicati bandi di concorso all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale – via P. Micca n. 20 Torino – ed all’albo dei rispettivi Ambiti Territoriali per le province del Piemonte.

Da tale data decorreranno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi titoli valutabili:

 

TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

10 marzo 2011


 

 

19 Dicembre 2010

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.

 

Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti quei precari che non hanno ancora aderito, anche alla luce di quanto dispone la Legge 183/10 (collegato lavoro).

Tale legge impone l’impugnazione dei contratti a tempo determinato già scaduti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, quindi entro il 23 gennaio 2011, e l’eventuale impugnazione dei contratti in corso entro 60 giorni dalla loro scadenza.

 

Quindi è necessario produrre (prima di aderire al ricorso), la raccomandata RR di interruzione della prescrizione e la RR di interruzione della decadenza della possibilità di impugnare il contratto di lavoro a termine  entro il 23 Gennaio 2011

 

Le adesioni saranno raccolte dall’11 al 30 GENNAIO 2011

 

Chi è interessato può contattare:

 

– La sede di Torino, aperta il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30 in via San Bernardino 4 tel./Fax 011334345 (la sede riaprirà martedì 11 Gennaio 2011)

 

Le condizioni minime per aderire al ricorso ed i servizi che possono essere riscattati:

 

1) almeno 3 anni di servizio (compreso l’attuale 2010-2011) come precario/a da riscattare;

2) i neoimmessi in ruolo possono far ricorso se sono stati immessi in ruolo a partire dal 01.09.2008.

3) possono essere riscattati sia i servizi annuali o fino al termine delle attività didattiche sia i servizi per un minimo di 180 giorni, anche se prestati in più scuole;

4) possono essere indicati i servizi (come dal punto 3) per un massimo di 10 anni.

 

Cosa occorre portare per firmare la procura all’avvocato e aderire al ricorso:

 

1) il modulo di autocertificazione dei servizi  già compilato (se una colonna non é sufficiente introdurre nuove colonne.)

2) le fotocopie dei contratti in  possesso del ricorrente ( non occorre che li abbiano tutti e quelli che non hanno li devono comunque indicare nell’autocertificazione).

3) Portare documento di identità e codice fiscale (servono per il conferimento dell’incarico ai legali)

4) Lettera raccomandata di interruzione della prescrizione + collegato lavoro

5) Iscrizione ai Cobas della Scuola

 

 

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.   Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti …

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.

 

Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti quei precari che non hanno ancora aderito, anche alla luce di quanto dispone la Legge 183/10 (collegato lavoro).

Tale legge impone l’impugnazione dei contratti a tempo determinato già scaduti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, quindi entro il 23 gennaio 2011, e l’eventuale impugnazione dei contratti in corso entro 60 giorni dalla loro scadenza.

 

Quindi è necessario produrre (prima di aderire al ricorso), la raccomandata RR di interruzione della prescrizione e la RR di interruzione della decadenza della possibilità di impugnare il contratto di lavoro a termine  entro il 23 Gennaio 2011

 

Le adesioni saranno raccolte dall’11 al 30 GENNAIO 2011

 

Chi è interessato può contattare:

 

– La sede di Torino, aperta il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30 in via San Bernardino 4 tel./Fax 011334345 (la sede riaprirà martedì 11 Gennaio 2011)

 

Le condizioni minime per aderire al ricorso ed i servizi che possono essere riscattati:

 

1) almeno 3 anni di servizio (compreso l’attuale 2010-2011) come precario/a da riscattare;

2) i neoimmessi in ruolo possono far ricorso se sono stati immessi in ruolo a partire dal 01.09.2008.

3) possono essere riscattati sia i servizi annuali o fino al termine delle attività didattiche sia i servizi per un minimo di 180 giorni, anche se prestati in più scuole;

4) possono essere indicati i servizi (come dal punto 3) per un massimo di 10 anni.

 

Cosa occorre portare per firmare la procura all’avvocato e aderire al ricorso:

 

1) il modulo di autocertificazione dei servizi  già compilato (se una colonna non é sufficiente introdurre nuove colonne.)

2) le fotocopie dei contratti in  possesso del ricorrente ( non occorre che li abbiano tutti e quelli che non hanno li devono comunque indicare nell’autocertificazione).

3) Portare documento di identità e codice fiscale (servono per il conferimento dell’incarico ai legali)

4) Lettera raccomandata di interruzione della prescrizione + collegato lavoro

5) Iscrizione ai Cobas della Scuola

 

 

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.   Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti …

12 Dicembre 2010

Fate girare nelle vostre scuole questa nota che chiarisce una volta per tutte la necessità di chiamare i supplento, l’illegittimità di dividere le classi, di utilizzare le ore di compresenza e/o i colleghi di sostegno per supplire i colleghi assenti: una conferma di quello che sosteniamo con forza da tempo.
In riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente , ancorché brevi, ne risulta consequenziale.

Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.

Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..

Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.

Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.

 

IL DIRETTORE GENERALE

FRANCO INGLESE

10 Novembre 2010

Ulteriore conferma a quello che, come Cobas, abbiamo sempre detto e pubblicato sul nostro vademecum “salvadocenti”

Il non collaborazionismo e la denuncia di situazioni di illegalità nelle scuole comincia a dare qualche frutto

Il ministero dell’Istruzione con la nota prot n. 9839 fornisce indicazioni e chiarimenti ai Dirigenti scolastici sulle corrette procedure per la sostituzione dei docenti assenti, finalizzate a “garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche” . Nel richiamare la nota prot. 14991 del 9.10.2009, l’Amministrazione evidenzia che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto”.  Il MIUR ribadisce, pertanto, che qualora non risulti possibile assicurare la sostituzione ricorrendo a personale in servizio nella scuola con ore a disposizione o di “contemporaneità non programmata”, o mediante attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate e di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo, i dirigenti possono assumere supplenti “anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5  giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”.

Nella nota viene evidenziata, anche, l’opportunità di non ricorrere a personale in servizio su posti di sostegno, “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.  E’, inoltre, sottolineato che per la sostituzione del personale assente non si possono utilizzare le risorse del Fondo di istituto “visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali risorse”.

 

 

Ulteriore conferma a quello che, come Cobas, abbiamo sempre detto e pubblicato sul nostro vademecum “salvadocenti”

Il non collaborazionismo e la denuncia di situazioni di illegalità nelle scuole comincia a dare qualche frutto

Il ministero dell’Istruzione con la nota prot n. 9839 fornisce indicazioni e chiarimenti ai Dirigenti scolastici sulle corrette procedure per la sostituzione dei docenti assenti, finalizzate a “garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche” . Nel richiamare la nota prot. 14991 del 9.10.2009, l’Amministrazione evidenzia che “l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto”.  Il MIUR ribadisce, pertanto, che qualora non risulti possibile assicurare la sostituzione ricorrendo a personale in servizio nella scuola con ore a disposizione o di “contemporaneità non programmata”, o mediante attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate e di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo, i dirigenti possono assumere supplenti “anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5  giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria”.

Nella nota viene evidenziata, anche, l’opportunità di non ricorrere a personale in servizio su posti di sostegno, “salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.  E’, inoltre, sottolineato che per la sostituzione del personale assente non si possono utilizzare le risorse del Fondo di istituto “visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell’utilizzo di tali risorse”.

 

 

9 Novembre 2010

Considerato che ad oggi, per le reiterate rinunce degli aventi diritto, risultano ancora vacanti e disponibili pochi posti a tempo pieno die profili su indicati, l’USP reputa opportuno demandare, per la copertura di detti posti, l’adempimento direttamente ai Dirigenti Scolastici, i quali attingeranno in primis dall’elenco provinciale del personale ATA compilato ai sensi dei DD.MM. 68 e 80 del 2010 suddiviso per distretti scolastici ed, in caso di esaurimento del citato elenco, procedere allo scorrimento delle graduatorie d’istituto di 2^ e 3^ fascia.

 

Considerato che ad oggi, per le reiterate rinunce degli aventi diritto, risultano ancora vacanti e disponibili pochi posti a tempo pieno die profili su indicati, l’USP reputa opportuno demandare, per la copertura di detti posti, l’adempimento direttamente ai Dirigenti Scolastici, i quali attingeranno in primis dall’elenco provinciale del personale ATA compilato ai sensi dei DD.MM. 68 e 80 del 2010 suddiviso per distretti scolastici ed, in caso di esaurimento del citato elenco, procedere allo scorrimento delle graduatorie d’istituto di 2^ e 3^ fascia.

 

5 Novembre 2010

Pubblicato l’elenco definitivo, distinto per distretti, compilato ai sensi dei DD.MM. 68 e 80 del 2010. Il suddetta elenco viene pubblicato all’albo ilgiorno 5 novembre 2010.A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione, i Dirigenti Scolastici dovranno attingere da questo elenco per l’attribuzione delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive …

Pubblicato l’elenco definitivo, distinto per distretti, compilato ai sensi dei DD.MM. 68 e 80 del 2010. Il suddetta elenco viene pubblicato all’albo ilgiorno 5 novembre 2010.A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione, i Dirigenti Scolastici dovranno attingere da questo elenco per l’attribuzione delle supplenze temporanee per assenze del personale in servizio nelle rispettive …