22 Dicembre 2010

La sede Cobas riaprirà Martedì 11 Gennaio. Continueremo a pubblicare le newsletter e ad aggiornare il sito, auguri a tutti/e

Pubblicato il decreto prot. n. 190338/C.12.a del 20.12.2010 con allegati gli elenchi degli ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per diritto allo studio, per l’anno solare 2011, ai sensi dell’art. 3 del DPR 395/88 e del CCDR sottoscritto in data 27.10.2006. Si ricorda in proposito che:  i provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno …

Pubblicato il decreto prot. n. 190338/C.12.a del 20.12.2010 con allegati gli elenchi degli ammessi a beneficiare dei permessi retribuiti per diritto allo studio, per l’anno solare 2011, ai sensi dell’art. 3 del DPR 395/88 e del CCDR sottoscritto in data 27.10.2006. Si ricorda in proposito che:  i provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno …

19 Dicembre 2010

Un Governo impresentabile, attraverso un Ministro inqualificabile, ha avuto la “pensata” di comprare con un piatto di “fave” la categoria dei lavoratori intellettuali. Gli scatti stipendiali sono svaniti (come in Grecia), IL CONTRATTO è stato “scippato” dai malviventi.

 

 

 

Un Governo impresentabile, attraverso un Ministro inqualificabile, ha avuto la “pensata” di comprare con un piatto di “fave” la categoria dei lavoratori intellettuali. Gli scatti stipendiali sono svaniti (come in Grecia), IL CONTRATTO è stato “scippato” dai malviventi.

 

 

 

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.   Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti …

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.   Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti …

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.

 

Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti quei precari che non hanno ancora aderito, anche alla luce di quanto dispone la Legge 183/10 (collegato lavoro).

Tale legge impone l’impugnazione dei contratti a tempo determinato già scaduti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, quindi entro il 23 gennaio 2011, e l’eventuale impugnazione dei contratti in corso entro 60 giorni dalla loro scadenza.

 

Quindi è necessario produrre (prima di aderire al ricorso), la raccomandata RR di interruzione della prescrizione e la RR di interruzione della decadenza della possibilità di impugnare il contratto di lavoro a termine  entro il 23 Gennaio 2011

 

Le adesioni saranno raccolte dall’11 al 30 GENNAIO 2011

 

Chi è interessato può contattare:

 

– La sede di Torino, aperta il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30 in via San Bernardino 4 tel./Fax 011334345 (la sede riaprirà martedì 11 Gennaio 2011)

 

Le condizioni minime per aderire al ricorso ed i servizi che possono essere riscattati:

 

1) almeno 3 anni di servizio (compreso l’attuale 2010-2011) come precario/a da riscattare;

2) i neoimmessi in ruolo possono far ricorso se sono stati immessi in ruolo a partire dal 01.09.2008.

3) possono essere riscattati sia i servizi annuali o fino al termine delle attività didattiche sia i servizi per un minimo di 180 giorni, anche se prestati in più scuole;

4) possono essere indicati i servizi (come dal punto 3) per un massimo di 10 anni.

 

Cosa occorre portare per firmare la procura all’avvocato e aderire al ricorso:

 

1) il modulo di autocertificazione dei servizi  già compilato (se una colonna non é sufficiente introdurre nuove colonne.)

2) le fotocopie dei contratti in  possesso del ricorrente ( non occorre che li abbiano tutti e quelli che non hanno li devono comunque indicare nell’autocertificazione).

3) Portare documento di identità e codice fiscale (servono per il conferimento dell’incarico ai legali)

4) Lettera raccomandata di interruzione della prescrizione + collegato lavoro

5) Iscrizione ai Cobas della Scuola

 

 

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e per gli scatti precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.

 

Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti quei precari che non hanno ancora aderito, anche alla luce di quanto dispone la Legge 183/10 (collegato lavoro).

Tale legge impone l’impugnazione dei contratti a tempo determinato già scaduti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, quindi entro il 23 gennaio 2011, e l’eventuale impugnazione dei contratti in corso entro 60 giorni dalla loro scadenza.

 

Quindi è necessario produrre (prima di aderire al ricorso), la raccomandata RR di interruzione della prescrizione e la RR di interruzione della decadenza della possibilità di impugnare il contratto di lavoro a termine  entro il 23 Gennaio 2011

 

Le adesioni saranno raccolte dall’11 al 30 GENNAIO 2011

 

Chi è interessato può contattare:

 

– La sede di Torino, aperta il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30 in via San Bernardino 4 tel./Fax 011334345 (la sede riaprirà martedì 11 Gennaio 2011)

 

Le condizioni minime per aderire al ricorso ed i servizi che possono essere riscattati:

 

1) almeno 3 anni di servizio (compreso l’attuale 2010-2011) come precario/a da riscattare;

2) i neoimmessi in ruolo possono far ricorso se sono stati immessi in ruolo a partire dal 01.09.2008.

3) possono essere riscattati sia i servizi annuali o fino al termine delle attività didattiche sia i servizi per un minimo di 180 giorni, anche se prestati in più scuole;

4) possono essere indicati i servizi (come dal punto 3) per un massimo di 10 anni.

 

Cosa occorre portare per firmare la procura all’avvocato e aderire al ricorso:

 

1) il modulo di autocertificazione dei servizi  già compilato (se una colonna non é sufficiente introdurre nuove colonne.)

2) le fotocopie dei contratti in  possesso del ricorrente ( non occorre che li abbiano tutti e quelli che non hanno li devono comunque indicare nell’autocertificazione).

3) Portare documento di identità e codice fiscale (servono per il conferimento dell’incarico ai legali)

4) Lettera raccomandata di interruzione della prescrizione + collegato lavoro

5) Iscrizione ai Cobas della Scuola

 

 

I Cobas Scuola di Torino, hanno già promosso un ricorso lo scorso anno scolastico per ottenere lil risarcimento danni per gli scattidi anzianità  precari. In questi giorni si stanno tenendo le prime udienze, stiamo aspettando le sentenze.   Abbiamo deciso di (ri)promuovere il ricorso per tutti quei precari che non hanno ancora aderito, anche alla …

18 Dicembre 2010

I dati delle scuole torinesi sono chiarissimi: più della metà delle scuole ha respinto (quasi tutte all’unanimità o con maggioranze schiaccianti) il tentativo della Gelmini di dividere gli insegnanti tra bravi e fannulloni.

 

 

I dati delle scuole torinesi sono chiarissimi: più della metà delle scuole ha respinto (quasi tutte all’unanimità o con maggioranze schiaccianti) il tentativo della Gelmini di dividere gli insegnanti tra bravi e fannulloni.

 

 

15 Dicembre 2010

L’USP di Torino, con una circolare del 15 Dicembre allarga la sperimentazione meritocratica a tutta la provincia di Torino


 

L’USP di Torino, con una circolare del 15 Dicembre allarga la sperimentazione meritocratica a tutta la provincia di Torino


 

12 Dicembre 2010

Fate girare nelle vostre scuole questa nota che chiarisce una volta per tutte la necessità di chiamare i supplento, l’illegittimità di dividere le classi, di utilizzare le ore di compresenza e/o i colleghi di sostegno per supplire i colleghi assenti: una conferma di quello che sosteniamo con forza da tempo.
In riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente , ancorché brevi, ne risulta consequenziale.

Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.

Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..

Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.

Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.

 

IL DIRETTORE GENERALE

FRANCO INGLESE

Fate girare nelle vostre scuole questa nota che chiarisce una volta per tutte la necessità di chiamare i supplento, l’illegittimità di dividere le classi, di utilizzare le ore di compresenza e/o i colleghi di sostegno per supplire i colleghi assenti: una conferma di quello che sosteniamo con forza da tempo.
In riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente , ancorché brevi, ne risulta consequenziale.

Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.

Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.

Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..

Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.

Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.

 

IL DIRETTORE GENERALE

FRANCO INGLESE