ELEZIONI EUROPEE: Utilizzazione del personale sede di seggio e permessi per il diritto al voto

5 Giugno 2024

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Come accade per tutte le elezioni, anche questa volta il Ministero dell’Interno ha richiesto “che i locali scolastici sede degli uffici elettorali di sezione, salvo diverse intese in sede locale, siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali interessate dal pomeriggio di giovedì 6 giugno sino all’intera giornata di lunedì 10 giugno 2024, nel caso di svolgimento delle sole elezioni europee, o, nel caso di svolgimento anche delle elezioni regionali e/o amministrative, sino all’intera giornata di martedì 11 giugno 2024” [Nota Min. Interno n. 19962/2024].

Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che le scuole, o i plessi sedi di seggio saranno chiusi nei giorni indicati, per disposizione delle autorità competenti e – quindi – il personale docente e ATA che lavora in quei locali non è tenuto a nessun obbligo di presenza [art. 1256 c.c.] e non deve chiedere ferie o permessi per giustificare la propria assenza.
Nel caso in cui qualche plesso della scuola dovesse rimanere funzionante nei suddetti giorni e solo se ciò è stato previsto dalle relazioni sindacali d’istituto [art. 30, comma 9, lett. b1) e b2), CCNL 2024] il personale in servizio potrà essere utilizzato nei plessi rimasti aperti.
Quindi attenzione all’esito del confronto delle RSU col dirigente scolastico su questa materia.

Ricordiamoci che è l’Amministrazione comunale che deve predisporre i locali ed effettuare la pulizia al termine delle elezioni, le scuole devono solamente metterli a disposizione.
I collaboratori scolastici non possono essere utilizzati, a meno che non ci sia un preventivo accordo col Comune. In questo caso, essendo una prestazione aggiuntiva può essere svolta solo volontariamente, deve essere retribuita e dà diritto al riposo compensativo pari ai giorni festivi o non lavorativi [ad es. il sabato per le scuole che lavorano su 5 giorni] in cui il personale è stato impiegato.

PERMESSI E AGEVOLAZIONI PER RECARSI A VOTARE PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI

La materia è riassunta dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992. Si tratta di permessi retribuiti per chi deve esercitare il voto in località diversa da quella della scuola con cambio di residenza in atto.
Il permesso interamente retribuito è infatti previsto per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio esclusivamente nell’ipotesi in cui il dipendente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni e non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:
▪ un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
▪ due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI
(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)

Il lavoratore dipendente può essere nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, di gruppo, di partiti, componente dei Comitati promotori in caso di referendum, in occasione di qualsiasi consultazione elettorale (elezioni del Parlamento nazionale ed europeo, per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie).
I giorni di assenza sono utili a tutti gli effetti (intera retribuzione, maturazione delle ferie ecc.).

ASSENZA PER OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Ci si può assentare dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. Attenzione: La norma dispone che non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, per cui anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi, ciò che rileva è la giornata in cui tali impegni sono collocati.
Es. se l’impegno ai seggi è collocato alle ore 15 del sabato X, e tale giornata è lavorativa per il dipendente, quest’ultimo ha diritto di assentarsi dal servizio, non solo per le operazioni di voto (domenica) e, per esempio, quelle di scrutinio (lunedì), ma anche per l’intera giornata del sabato se questa è lavorativa e indipendentemente dall’orario di servizio (es. 8-14) che svolge il dipendente in quella giornata. In tale caso, quindi, il personale non dovrà recarsi a scuola il sabato.

GIORNI FESTIVI E NON LAVORATIVI E RIPOSO COMPENSATIVO

I giorni festivi e quelli non lavorativi (la domenica e il sabato per le scuole che adottano la settimana corta), sono recuperati con una giornata di riposo compensativo (art. 35 del DPR n. 3 del 1957).
I dipendenti che partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo oppure, in alternativa, ad una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normale (art. 119 comma 2 DPR 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 1 della l. 69/1992).
Riposo compensativo e orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali I dipendenti che fruiscono di orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali, esclusa pertanto la giornata del sabato, qualora impegnati in tale giornata per espletamento delle suddette funzioni elettorali, hanno titolo al recupero con altro giorno lavorativo (C.M. n. 160 del 14 giugno 1990).
Pertanto, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa con il riconoscimento dell’intera retribuzione nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo).
Giorni lavorativi da lunedì a venerdì. Sabato non lavorativo e domenica festivo:

✓ Se le operazioni di scrutinio terminano entro la giornata di lunedì (entro la mezzanotte), spettano come risposi compensativi martedì e mercoledì.
✓ Se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte del lunedì (prime ore del martedì), spettano come risposi compensativi mercoledì e giovedì.
Ovviamente le giornate di assenza per impegno al seggio di lunedì ed eventualmente di martedì sono giustificate e considerate a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa e retribuite come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.
Attenzione: Se si fruisce del “giorno libero” (es. scuola di I e II grado) questo non rientra nella c.d. “settimana lavorativa di 5 giorni”: chi dovesse essere impegnato nelle operazioni di voto o di seggio il sabato o il lunedì che coincidono con il “giorno libero”, non ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo ma rientra nelle condizioni di recupero di un solo giorno di chi ha l’orario di servizio distribuito su sei giorni settimanali.