Il Ministero dell’Istruzione con l’O.M. 60/2020 ha regolamentato l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e l’aggiornamento di quelle d’istituto (GI) per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.
Come avverranno le convocazioni?
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Supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) che si rendono disponibili entro il 31 dicembre
Saranno attribuite dagli uffici scolastici territoriali utilizzando, quindi conferendo le nomine, in ordine:
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Le GAE
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Le GPS di prima e, a seguire, di seconda fascia.
In caso di incapienza delle GPS si useranno le GI, con gestione a cura della scuola.
Ordine delle operazioni:
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L’Ufficio scolastico territoriale pubblica preventivamente sul proprio sito web:
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il quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono
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il calendario delle convocazioni
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Nel corso dell’attribuzione delle supplenze questi dati sono costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e sono resi pubblici al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.
Nomine sui posti di sostegno a livello provinciale
Avverranno chiamando in ordine:
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gli specializzati presenti negli elenchi collegati alle GAE,
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gli aspiranti inclusi nelle GPS di sostegno di prima e, a seguire, di seconda fascia
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incrociando le graduatorie provinciali di posto comune (prima le GAE e poi le GPS del medesimo grado) e individuando i destinatari sulla base del miglior punteggio
Accettazioni e rinunce
L’accettazione della supplenza da parte dell’aspirante rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze, ma solo nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione, infatti, non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
Diritto al completamento
L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze a orario non intero.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
Rinuncia a supplenza al 30 giugno per supplenza al 31 agosto
Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
Riserve Legge 68/99
In occasione del conferimento dei contratti di supplenza da GAE e GPS sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Invalidità civile pari o superiore al 46%).
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Supplenze temporanee (per assenze legate a malattia, maternità, ecc.)
Le supplenze brevi e temporanee saranno attribuite dalle scuole utilizzando le graduatorie d’istituto.
Le scuole utilizzano la procedura informatica della piattaforma SIDI convocando i soli aspiranti che siano o parzialmente occupati o inoccupati.
Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. L’accettazione viene acquisita telematicamente, a quel punto viene fissato il termine per la presa di servizio effettiva, vi sono 24 ore per effettuarla, salvo i casi di differimento previsti dalla normativa vigente.
La proposta di assunzione deve contenere:
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i dati della supplenza: data di inizio, durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno, l’effettiva sede di servizio;
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il giorno e l’ora entro cui far pervenire la risposta;
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le indicazioni di tutti i contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, la proposta di assunzione deve, inoltre, contenere:
a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che non sono risultati assegnatari possano considerarsi liberi.
Cattedre con orario d’insegnamento strutturato su più scuole
Ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
Posti sul “potenziamento”
Si può nominare il supplente solo in relazione alle ore di insegnamento curricolare assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto (art 28, c1, del CCNL 2016/18). Per questo motivo è opportuno che, fra i criteri di attribuzione dei docenti alle classi, vi sia quello dell’assegnazione proporzionale di ore di potenziamento
Supplenze di scuola primaria per l’insegnamento della lingua inglese
Questi posti si attribuiscono, secondo l’ordine occupato nella GI, a coloro che:
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nei concorsi per scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
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hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola primaria;
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hanno la laurea di Scienze della formazione primaria e hanno sostenuto gli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
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sono inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;
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sono inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
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sono inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2019 e hanno conseguito l’idoneità.
Supplenze su posto di sostegno
Questi posti si attribuiscono, secondo l’ordine occupato nella GI, a:
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specializzati sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia;
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aspiranti inseriti nella II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
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aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno;
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aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia costituiti in conformità a quanto previsto all’articolo 12, comma 5 e in subordine nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all’intera provincia, secondo l’ordine di cui alle lettere a), b) e c);
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degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell’ordine e secondo i criteri di cui all’articolo 12, comma 7;
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nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto si utilizzano le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorietà.
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Quali sanzioni sono previste per mancata presa di servizio, rinuncia o abbandono?
Il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento all’anno scolastico in cui avviene.
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Supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS
La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle GI, ma solo per il medesimo insegnamento.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle GI, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.
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Supplenze conferite sulla base delle GI
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria relativa al medesimo insegnamento.
La mancata risposta nei termini previsti ad una qualsiasi proposta di contratto equivale alla rinuncia esplicita.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di inserimento.
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