Vittoria dei Cobas e delle scuole: il preside non può violare le delibere degli Organi Collegiali

25 Ottobre 2017

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Verso lo sciopero generale del 10 novembre

Pino Iaria, docente di matematica dell’I.I.S. Boselli di Torino e membro dell’Esecutivo Nazionale COBAS, in quest’anno scolastico era stato assegnato dal preside ad altra scuola, in violazione della continuità didattica e malgrado Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto avessero indicato quale primo criterio di assegnazione proprio tale continuità. Insieme a Iaria anche altre/i docenti sono stati/e spostati dalle loro classi, esclusivamente a causa del loro contrasto con il preside. In particolare lo spostamento di Iaria era determinato da ragioni ritorsive stante l’attività sindacale del docente che ha denunciato più volte sia in Collegio che all’USR condotte non conformi ai doveri professionali da parte del preside (tramite una puntuale verifica dei progetti e delle spese dell’Alternanza scuola-lavoro), nonché le pressioni del dirigente per “ritoccare” verbali di scrutini, ricevendo una contestazione disciplinare, poi archiviata dopo le puntuali controdeduzioni. E a conferma di tale atteggiamento vessatorio, in data 18.5.2017 nel corso del Comitato di valutazione il preside si era rivolto al prof. Iaria affermando: “io la sposterò di sede perchè lei è un elemento disturbatore”. Tali motivi hanno portato Iaria a dimettersi da tutte le cariche (Consiglio di Istituto, Comitato di Valutazione, RSU). Dopodiché, i COBAS e Pino Iaria hanno presentato un ricorso d’urgenza, ex art. 700 (codice di procedura civile): e il Giudice del Lavoro di Torino ha accolto il ricordo, ordinando al dirigente di assegnare il prof. Iaria alle classi che aveva lo scorso anno, condannando peraltro il MIUR al pagamento delle spese processuali. Il Giudice ha così motivato l’ordinanza: “Dal quadro normativo emerge con chiarezza che l’assegnazione dei docenti alle classi non è materia rimessa alle unilaterali determinazioni del dirigente scolastico posto che l’indicazione dei criteri è attribuita al Consiglio d’Istituto e che in ogni caso il dirigente scolastico deve agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Il primo e prioritario criterio di assegnazione adottato era quello della continuità didattica ed a tale criterio il dirigente era tenuto ad attenersi avendovi peraltro aderito“. Infine, prima di ordinare al MIUR di reintegrare il prof. Iaria nelle proprie classi  e condannare l’Amministrazione alle spese (che speriamo paghi il dirigente scolastico), così ha concluso il Giudice: “Neppure può sostenersi che la decisione adottata sia finalizzata a perseguire l’interesse superiore della scuola e tantomeno il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione: le vibranti proteste degli allievi e dei genitori, riportate dagli organi di stampa, nonché il rifiuto delle classi 4° e 5° della sezione O a seguire le lezioni di matematica dimostrano inequivocabilmente come l’interesse superiore non sia stato soddisfatto“.

E’ dunque questa una sentenza “storica” in una fase in cui la scuola italiana è stravolta dalla legge 107 e dagli abusi di potere di tanti presidi, convinti di poter esercitare un ruolo padronale nelle loro scuole e premiati, pare, con un aumento contrattuale pari a dieci volte la misera elemosina che si prospetta per docenti ed ATA. Grazie dunque a Pino Iaria, agli allievi/e e ai genitori del Boselli, all’Avv. Alessio Ariotto, per la fermezza e perseveranza che hanno dimostrato nel tutelare gli studenti e chiarire a tanti presidi che la SCUOLA non è un’azienducola che produce merci di bassa qualità, “governabile” in maniera padronale da tanti piccoli Marchionne, ma un cruciale BENE COMUNE ove va garantito il massimo rispetto per chi la vive e frequenta quotidianamente e per i diversi organi che la compongono. E tutto questo lo ricorderemo e lo porteremo in piazza in particolare il prossimo 10 novembre durante lo sciopero generale della scuola.

Piero Bernocchi    portavoce nazionale COBAS

25 ottobre 2017

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