La legge 111 del 2011 all’art.16 comma 9, riprendendo il comma 5-ter dell’art.55-septies del decreto legislativo 165/2001, dispone “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In seguito la legge n. 125 del 30 Ottobre 2013 all’ art. 4 comma 16-bis modificava l’articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, dopo le modifiche apportate, la normativa di legge dispone quanto segue “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione anche in ordine all’orario rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.”
Successivamente il Ministero della Funzione Pubblica, operando evidenti forzature e distorsioni della stessa normativa legislativa, in data 17 Febbraio 2014, invia a tutte le Amministrazioni la circolare n.2 sulle assenze per visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici in cui, interpretando la legge, dispone per questo tipo di assenze l’esclusivo utilizzo dei permessi. “A seguito dell’entrata in vigore della novella, per l’effettuazione di visite, terapie,prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i premessi brevi o la banca delle ore)”.
A sua volta il MIUR, sulla scia della circolare della Funzione Pubblica, con la nota prot. 5181 del 22 Aprile 2014, firmata dal capo dipartimento della Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero Dott.ssa Sabrina Bono, in un primo tempo dispone che “per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece usufruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 18 CCNL 16.5.1995) o di istituti similari o alternativi (permessi brevi di cui all’art.20 del CCNL 16.5.1995 o riposi compensativi di cui agli art. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999”). A quella data il Ministero della Pubblica Istruzione pur ammettendo, a differenza della Funzione Pubblica, la possibilità di usufruire di assenze per malattia per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, indica nell’uso dei permessi la regola e nel ricorso alle assenze per malattia l’eccezione. Ma, a seguito di numerose diffide rivolte ai dirigenti scolastici, di richieste di chiarimenti da parte di dirigenti scolastici e degli uffici scolastici territoriali e di ricorsi presentati al Tar ed ai giudici del lavoro, il MIUR chiariva definitivamente che le disposizioni contenute nella circolare del 17 Febbario 2014 della Funzione Pubblica e nella nota MIUR prot. 5181 del 22.4.2014 non riguardavano in alcun modo il personale della scuola ma esclusivamente il personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R.
In data 12 Maggio 2014 il dirigente dell’Ufficio IV – Direzione Generale per le Risorse Umane Dott. Francesco Magno, in risposta ad una richiesta di chiarimento da parte del dirigente scolastico Dott. Ciucci del Liceo Ginnasio Statale “Benedetto da Norcia” di Roma “relativa all’applicazione della Circolare MIUR Prot.5181 del 22/04/2014, avente per oggetto il D.L. N.101/2013, convertito in Legge N.125 del 30/10/2013, riguardante ‘Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni’ – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”, a seguito di una diffida dei Cobas Scuola ricevuta in data 9 maggio 2014, chiariva testualmente “Le confermo che la circolare non riguarda il comparto scuola”.
In data 29 Maggio 2014 il capo dipartimento della Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero Dr.ssa Sabrina Bono, già firmataria della nota MIUR del 22 Aprile 2014, pubblica sul sito e invia alle istituzioni scolastiche un avviso in cui chiarisce definitivamente e dispone “Sono pervenuti alla scrivente Direzione Generale per le Risorse Umane, Acquisti e Affari Generali numerosi quesiti formulati da Istituti Scolastici, relativi alla nota prot. n. 5181 del 22.4.2014, con cui è stata trasmessa la circolare sulle assenze per malattia del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 2 del 17 febbraio 2014, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo. A tale riguardo, si informa che le disposizioni di dettaglio contenute nella nota prot. 5181 sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo in servizio nel M.I.U.R. – Comparto Ministeri – e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico.”
Ciò nonostante alcuni dirigenti scolastici della provincia di Torino stanno tuttora ignorando l’avviso del Ministero, le cui direttive, in base al principio gerarchico che vige tra gli organi di una stessa amministrazione, è per loro vincolante, e, in occasione di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici, negano al personale docente ed ATA dell’istituto da loro diretto il diritto di poter usufruire dell’assenza per malattia e concedono solo la possibilità di usufruire dei permessi brevi o personali. Così operando questi dirigenti scolastici si rendono responsabili di una doppia condotta illecita : di fatto aboliscono l’istituto della malattia per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici espressamente contemplato da disposizioni di legge e da disposizioni ministeriali e, al tempo stesso, rendono obbligatoria l’attivazione dei permessi per motivi personali o familiari o per permessi brevi o la banca delle ore, istituti previsti come diritto e facoltà dal contratto nazionale di lavoro. In base alla normativa di legge, alle disposizioni ministeriali sopra riportate e agli articoli 15 e 2 del CCNL della scuola vigente, in merito all’utilizzo delle assenze per malattia o di permessi o della banca ore per visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici si evince quanto segue : Il ricorso all’uno o all’altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell’assenza, dalle valutazioni del dipendente e del medico competente (che redige il certificato o la prescrizione). I/le lavoratori/trici della scuola, in occasione di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici, hanno il diritto e la facoltà di avvalersi, in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, o delle assenze per malattia o di permessi brevi o personali, fermo restando che mentre le assenze per malattia sono soggette a decurtazioni retributive i permessi non lo sono e per il personale di ruolo (ma non per i precari) sono retribuiti ma per i permessi brevi è previsto il recupero entro due mesi. Ogni negazione di questo facoltà da parte dei dirigenti scolastici lede un diritto dei/delle lavoratori/trici tutelato dal contratto della scuola vigente, dalla normativa di legge e dalle disposizioni ministeriali. Con la presente diffidiamo formalmente i Dirigenti Scolastici che stanno negando il diritto di usufruire dell’assenza per malattia al personale che, in occasione di visite mediche, terapie ed esami diagnostici, ne faccia richiesta imponendo loro esclusivamente l’uso dei permessi. Sollecitiamo inoltre le Amministrazioni scolastiche, al fine di evitare ricorsi da parte del personale interessato, a riconvertire i giorni, eventualmente erogati in precedenza come permessi personali e/o come ferie, in periodi di malattia per il personale che ne aveva fatto richiesta e a cui era stato negato il diritto.
Per qualsiasi abuso da parte dei dirigenti rivolgiti alla nostra sede
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