Ci sono stati segnalati diversi comportamenti illegittimi di dirigenti scolastici che rischiano di limitare il diritto di sciopero del personale, oltre i soliti miserabili sotterfugi e falsità per depotenziare la protesta. Eccone qualche esempio:
– IL RISULTATO AI QUIZ INVALSI SAREBBE UTILE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL SINGOLO STUDENTE. Lo scopo di tale falsità è, evidentemente, impedire che gli alunni non compilino o annullino il quiz. L’avvocato Marco Barone ci spiega qui come stanno in realtà le cose.
– SI POSSONO SPOSTARE LE DATE DELLE PROVE DAI GIORNI STABILITI. Ovvio il tentativo di far fallire lo sciopero. Peccato che lo stesso Invalsi abbia stabilito (qui) che per spostare le date dei quiz occorreva pensarci prima del 18/11/2013. Impossibile, quindi, che le scuole possano spostare di punto in bianco le date di effettuazione dei quiz.
– I DOCENTI SONO OBBLIGATI ALLA SOMMINISTRAZIONE E ALLA CORREZIONE/TABULAZIONE DEI QUIZ. Qui trovate materiali di approfondimento e di autodifesa che aiutano a capire come comportarsi.
Invitiamo tutti i colleghi che venissero a conoscenza di tali comportamenti a informarci tempestivamente (tel e/o cobas.torino@yahoo.it) per consentirci di avviare tutte le tutele necessarie alla difesa del diritto di sciopero.
Di seguito, potete leggere l’invito al rispetto della normativa e un Atto Stragiudiziale di Diffida che abbiamo già inviato al MIUR e ad alcuni dirigenti scolastici, in cui sono sintetizzate le procedure previste in caso di sciopero.
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La scrivente Organizzazione Sindacale, in relazione allo SCIOPERO GENERALE della SCUOLA contro le prove INVALSI ed altro, indetto per i giorni 6 e 7 maggio 2014 per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, per il giorno 13 maggio 2014 per la scuola secondaria di primo e secondo grado (e per tutte le date indicate per il personale ATA e Dirigente di riferimento)
PREMETTE quanto segue.
I Dirigenti Scolastici in occasione di ogni sciopero, per l’art. 2, comma 3 del vigente Accordo Nazionale di attuazione della Legge n°146/1990 del 3-3-1999:
1) “… inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero …”, e quindi non possono e non devono imporre obbligatoriamente al personale di comunicare l’adesione o meno allo sciopero;
2) devono dare ampia e tempestiva informazione dello sciopero al personale e alle famiglie, con comunicazione a queste ultime della possibilità di riduzione o anche sospensione del servizio in quella giornata (“… almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie …”).
La scrivente Organizzazione Sindacale RICORDA inoltre CHE
il personale in sciopero non può essere sostituito né per la mera sorveglianza né per far svolgere alla classe qualsiasi attività, ivi incluso per somministrare le prove INVALSI, non essendo esse attività comprese nei “… servizi minimi essenziali …” (tassativamente indicati nella Legge n° 146/1990), da garantire in caso di uno sciopero (ricorrendo anche alla sostituzione del personale in sciopero, che in tali occasioni è consentita limitatamente al personale Educativo ed ATA e solo in alcune particolarissime e residuali situazioni);
né, tanto meno, tale divieto può essere aggirato dai Dirigenti Scolastici mediante riorganizzazioni del servizio effettuate tramite la modificazione dell’orario di lavoro, la designazione di docenti diversi da quelli in servizio durante il normale orario delle lezioni, cambiando data e orario di svolgimento delle prove rispetto a quelle già stabilite dall’INVALSI e qualsiasi altra pratica tendente a somministrare, in ogni caso, le prove INVALSI;
tali riorganizzazioni rientrano, infatti, a pieno titolo, nell’attività di sostituzione del personale in sciopero che – relativamente alla somministrazione delle prove INVALSI – integra gli estremi di una CONDOTTA ANTISINDACALE, prevista e punita dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n° 300/1970).
Questo, infatti, è stato statuito dal Tribunale di Roma, “… la sostituzione del personale in sciopero è stata disposta non per lo svolgimento di attività specificatamente indicate nella L.146/90, non rientrando lo svolgimento delle attività di somministrazione delle prove Invalsi nella tipologia dei servizi pubblici essenziali ivi previsti, da considerarsi tassativa…” (Trib. Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 16718/2012, causa COBAS SCUOLA contro Miur + Altri).
Si aggiunga, inoltre, che si è avuta notizia di modifiche d’orario, predisposte da taluni Dirigenti Scolastici, previste sia per il personale Docente che per il personale ATA, con le quali si dispone l’anticipazione dell’orario di alcune/i al fine di inficiare l’eventuale adesione allo sciopero.
Si ricorda che ove il personale Docente della prima ora aderisse allo sciopero non può essere organizzato alcun servizio sostitutivo poiché le/gli alunne/i non devono semplicemente entrare a scuola per sciopero dell’insegnante.
Analogamente ove aderisse allo sciopero il personale collaboratore scolastico (integralmente o singolarmente nei casi di unica presenza in servizio all’inizio delle lezioni) la scuola non può essere aperta e vigilata da altro personale (anticipante l’orario) o in servizio presso altra scuola poiché anche tale pratica si può chiaramente individuare quale SOSTITUZIONE di PERSONALE in SCIOPERO.
Inoltre, si è avuta notizia che in talune situazione alcune/i Dirigenti Scolastici abbiano ventilato la possibilità (nel caso di mancata apertura della scuola da parte dei collaboratori/trici in sciopero) di richiedere alle/agli insegnanti in servizio la “transumanza” delle/degli alunne/i presso la sede centrale, o altri locali scolastici, nei quali effettuare le prove Invalsi con le/gli stessi docenti accompagnatori o con altre/i docenti disponibili alla bisogna.
Tralasciando i gravi aspetti di ordine deontologico nei confronti delle/dei colleghe/i scioperanti, da parte delle/dei docenti che si rendessero disponibili verso tale illegittima ed illegale pratica sostitutoria di personale in sciopero, riteniamo che le/gli stesse/i si assumerebbero anche una gravissima responsabilità personale (penale e civile) in relazione ad ogni “episodio” che dovesse malauguratamente accadere durante tale “accompagnamento” in altra sede scolastica diversa da quella di servizio.
Infine, si è verificato che in diverse istituzioni Scolastiche è stato indicato al personale docente ed ATA che si possa comunicare sia l’eventuale adesione che la NON adesione allo sciopero. La norma chiaramente prevede che il Dirigente Scolastico DEBBA richiedere esclusivamente l’eventuale e volontaria comunicazione di ADESIONE allo sciopero. In taluni altri casi si è addirittura comunicato che sia le/gli scioperanti che le/i non scioperanti siano tenute/i a comunicare telefonicamente tale loro determinazione entro le ore 08.00 della mattina dello sciopero presso la segreteria dell’Istituzione Scolastica.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale
INVITA
i Dirigenti scolastici a dare piena ed integrale esecuzione alla normativa vigente, astenendosi dal porre in essere comportamenti idonei a svilire il legittimo esercizio del diritto di sciopero,
DIFFIDANDO
altresì i medesimi Dirigenti Scolastici – unitamente al MIUR – dal perpetrare condotte antisindacali in occasione dello Sciopero Generale proclamato dalla scrivente O.S., contro la somministrazione delle prove INVALSI.
Quanto precede con l’espresso avvertimento che in caso di sostituzione del personale in sciopero – ivi inclusa, dunque, ogni ipotesi di riorganizzazione del servizio, di designazione di docenti diversi da quelli in servizio nelle proclamate giornate di sciopero e di qualsiasi altra pratica tendente a garantire comunque la somministrazione delle prove INVALSI e/o comunque la sostituzione in qualsivoglia maniera del personale Docente ed ATA in SCIOPERO – la scrivente O.S. si vedrà costretta ad adire immediatamente le competenti sedi giudiziarie.
La presente viene indirizzata anche al MIUR, ed alle sedi territoriali dello stesso, – convenuto soccombente nel giudizio ex art. 28 L. 300/1970 definito con la richiamata sentenza n. 16718/2012 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, affinché verifichi e vigili il comportamento dei singoli Dirigenti Scolastici.
Quanto precede con l’espresso avvertimento che, in caso di inerzia, si attiveranno tutte le iniziative giudiziarie volte ad accertare, altresì, eventuali responsabilità per culpa in vigilando.