Una “geniale” Circolare, la n° 49 del 19/02/2013, pubblicata dall’Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Torino, stabilisce che le nomine ex art.40, fino a quando non si trasformano in incarichi annuali, “sono considerate supplenze brevi e, pertanto, le assenze sono soggette al regime giuridico previsto dal comma 10 dell’art. 19 del CCNL 2007 “ e cioè che nei periodi di malattia i docenti riceveranno soltanto il 50% dello stipendio.
Innanzitutto c’è una significativa contraddizione in quanto nella stessa nota, il Dirigente Provinciale fa riferimento all´articolo 40 della legge 449/97: ciò significa equiparare i supplenti fino a nomina dell´avente diritto agli annuali e a quelli in servizio fino al 30 giugno, tanto da prevederne il pagamento direttamente da parte del Tesoro.
Ma, ci chiediamo, che colpa hanno i precari e le precarie che sono stati “obbligati” – a causa dei ritardi dell’amministrazione a pubblicare le graduatorie definitive- ad accettare la nomina con art.40?
Oltre il danno anche la beffa???
No, non ci siamo; i Cobas Scuola di Torino respingono al mittente l’interpretazione di una materia che è SOLO CONTRATTUALE e che quindi non può essere decisa “motu proprio”, peraltro da un dirigente provinciale….
Invitiamo tutti/e i/le precari/e a segnalarci eventuali trattenute sullo stipendio.
Cobas Scuola Torino
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10 comments on “Assenze per malattia art. 40: I ritardi dell’Amministrazione dovrebbero essere pagate dai precari?”
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