PRESENTAZIONE DOMANDE MOBILITA’ A.S. 2025/26: SI PARTE DAL 5 MARZO

23 Febbraio 2025

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Date mobilità 2025/26

Ecco le date sul sito del Ministero:

  • Docenti: domande dal 5 marzo 2025 al 24 marzo 2025.
  • Personale educativo: domande dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025.
  • Personale ATA: domande dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025.
  • Insegnanti di religione cattolica: domande dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER L’A.S. 2025/26

  • Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l’a.s. 2025/26 se per gli ss. 2022/23 e/o 2023/24 non ha presentato domanda o l’ha presentata ma non ha ottenuto nessun movimento.
  • Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l’a.s. 2025/26 se negli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 ha ottenuto il movimento all’interno della provincia di titolarità in una scuola all’interno o fuori dal comune di titolarità, attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune” o “distretto” indicato nel modulo domanda.
  • Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l’a.s. 2025/26 se negli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 ha ottenuto il movimento in altra provincia in una scuola attraverso l’espressione del codice sintetico – “comune”, “distretto” o “provincia” indicato nel modulo domanda.

Il docente assunto con contratto a tempo determinato l’1/9/2022 dalla I fascia GPS sostegno e che è stato confermato in ruolo l’1/9/2023, ha un contratto con retrodatazione giuridica in ruolo all’1/9/2022, per cui è fuori dal blocco e può presentare domanda senza ricorrere alle deroghe.

 

CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Non può presentare domanda di mobilità, neanche qualora rientrasse nelle deroghe previste dal CCNI:

  1. Il docente che nell’a.s. 2024/25 ha un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo (GPS I fascia sostegno/concorso straordinario bis).
  2. Il docente che nell’a.s. 2024/25 ha un contratto a tempo determinato assunto da concorso PNRR (anche nei casi in cui nonha stipulato il contratto a tempo determinato perché assunto successivamente all’1/9/2024).

Non può presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26, a meno che non rientri nelle deroghe previste dal CCNI

Il docente a qualunque titolo assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza, anche solo giuridica, 1/9/2023.

Il docente a qualunque titolo assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza, anche solo giuridica, 1/9/2024.

Il docente a tempo indeterminato, indipendentemente dall’anno di assunzione in ruolo, che nell’a.s. 2023/24 o 2024/25 ha presentato domanda di trasferimento/passaggio, all’interno o fuori il comune di titolarità o in altra provincia, ottenendo una scuola indicata puntualmente nel modulo domanda.

I CASI IN CUI NON SI APPLICANO I VINCOLI PREVISTI PER L’A.S. 2025/26

 

Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2023/24 o 2024/25 un movimento in provincia (stesso o diverso comune di titolarità) o in altra provincia con scelta puntuale di scuola

Il vincolo non si applica:

a)   ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;

b)   in caso di sovrannumero o esubero (sono compresi i docenti trasferiti d’ufficio o a

domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa).

c)    se beneficiari di una delle deroghe previste dall’art. 2 comma 6 del CCNI 2025/28.

 

Vincolo triennale per i docenti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24 Il vincolo non si applica:

a)   in caso di sovrannumero o esubero;

b)   se beneficiari di una delle deroghe previste dall’art. 2 comma 6 del CCNI 2025/28:

–  genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (anche nei casi di adozione e affidamento);

–  coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile);

–  coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;

–  il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile;

–  figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 

PROCEDURA PER OTTENERE LE DEROGHE PREVISTE

 

Documentazione/certificazione                                                     da allegare alla domanda di mobilità

Le categorie di docenti beneficiarie delle deroghe devono allegare la dichiarazione personale di trovarsi in una delle condizioni previste, compresa l’eventuale documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nell’ 0.M. che regola la mobilità..

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Preferenza da esprimere nel modulo domanda ü  I docenti che si ricongiungono al figlio fino ai 16 anni o al genitore under 65 o al familiare che assistono, devono obbligatoriamente indicare come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, di ricongiungimento o assistenza (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in essi). Tale comune è sempre obbligatorio.

ü  I docenti che rientrano nella deroga prevista per disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) devono obbligatoriamente indicare come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, della propria residenza (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in essi). Tale comune di residenza è obbligatorio.

In entrambi i casi la mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento/assistenza/residenza preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.

Per prenotare la consulenza sulla presentazione delle domande, che saranno esclusivamente efffettuate agli iscritti e a chi intende iscriversi, cliccare sul seguente link: https://forms.gle/snSJrPKk9SP8ewz78