Supplenze anno scolastico 2024/25: diramata la nota ufficiale per il conferimento degli incarichi al 31 agosto e 30 giugno oppure supplenze temporanee da graduatorie di istituto.
Tutto avviene senza che siano stati pubblicati i posti disponibili e le stesse graduatorie GPS. Come al solito si andrà a scegliere al buio, con la solita incognita (negativa) dell’algoritmo
Supplenze per il ruolo e supplenze supplenze
La domanda sarà composta di due parti:
- la prima serve alla richiesta di partecipazione allo scorrimento delle GPS sostegno su eventuali posti residui da concorsi (attenzione se non la si compila senza essere considerati rinunciatari non si partecipa neanche alla mini call veloce)
- la seconda per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2025.
Tipologie di supplenze
• Supplenze annuali su posti vacanti e disponibili che si prevede rimangano tali per tutto l’anno scolastico, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio fino al 31 agosto;
• Supplenze temporanee per la copertura di posti non vacanti ma di fatto disponibili, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio sino al termine delle attività didattiche;
• Supplenze temporanee, il contratto decorre dal giorno dell’assunzione in servizio fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Mancata presentazione domanda 150 sedi
E’ opportuno ricordare che la mancata presentazione della domanda con l’indicazione delle 150 sedi per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, è considerata rinuncia.
Come si presenta la domanda
Nel periodo compreso tra il 26 luglio (h. 9,00) ed il 7 agosto 2024 (h. 14,00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale e a quella per il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza ministeriale; le istanze devono essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite il portale delle “Istanze on line”.
Nomine per il ruolo da GPS sostegno
E’prevista una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, nell’apposita sezione della piattaforma all’uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)
Mini call veloce GPS
Se residuano posti da assegnare dopo le nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento sarà attivata una call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre province. Si può fare domanda di assunzione per una o più province di un’altra regione.
Attenzione! Coloro che non ottengono una nomina nella loro provincia in quanto hanno omesso delle preferenze per posti che erano disponibili non saranno ammessi alla call veloce.
Posti disponibili per la call veloce sostegno
Saranno pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici territoriali.
Supplenze e utilizzo delle GAE e delle GPS
Le supplenze sono assegnate prioritariamente dalle GAE e, in caso di incapienza o esaurimento delle stesse, in subordine, dalle GPS, in ordine di Fasce
Sia le GAE che le GPS si utilizzano per:
- supplenze annuali (con termine il 31/08) per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (con termine il 30/06) per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni superiori a 6 ore).
Posti assegnati con nomina da graduatoria d’istituto
Supplenze temporanee con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Interpello
In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si può conferire la supplenza attraverso la procedura dell’interpello. Il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica un avviso finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio.
Copia degli avvisi viene inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione.
Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso contiene i seguenti elementi essenziali:
- indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
- Indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
- Modalità e termini di presentazione istanze;
- presentazione della candidatura con il modello predisposto dall’istituzione scolastica;
- Modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
- Richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale
- Informativa sul trattamento dei dati personali
Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.
Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.
Spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali
Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento. La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Priorità di scelta della sede
Spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico:
- articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/1950);
- articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
Per il personale che assiste parenti con disabilità grave, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.”
Si ricorda che la precedenza di cui alla legge 104/92 viene applicata solamente rispetto agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina per lo stesso insegnamento, graduatoria e fascia. Ai sensi del DL 105/22 non sussiste il requisito del referente unico per beneficiare della priorità.
Richiesta del part time
È prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale nei limiti stabiliti dall’articolo 73 del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08 (limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno .Per la scuola secondaria il calcolo è fatto sulla singola classe di concorso.)
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Pubblicazione degli esiti delle procedure
È previsto che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze siano pubblicate sul sito istituzionale di ciascun ufficio competente.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a seguire il canale di Tecnica della scuola, in particolare il seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=ca_5kSZ0Rsg
CONSULENZA
La consulenza la faremo on line solo per gli/le iscritti/e e chi intende iscriversi: per richiederla bisogna compilare questo form:
https://forms.gle/KWSngpESRjdmXMMY6
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