Dopo la pubblicazione dell’OM 30 del 23/02/2024, partono ufficialmente le procedure per la Mobilità per l’anno scolastico 2024/2025.
Le scadenze
- Docenti:dal 26 febbraio al 16 marzo 2024 (domande online)
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 23 aprile 2024
Pubblicazione movimenti: 17 maggio 2024. - Personale educativo: dal 28 febbraio al 19 marzo 2024 (domande online)
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 24 aprile 2024
Pubblicazione movimenti: 22 maggio 2024.
- Personale ATA: dall’8 marzo al 25 marzo 2024 (domande online)
Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 6 maggio 2024
Pubblicazione movimenti: 27 maggio 2024. - Insegnanti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile (su modello cartaceo)
Termine ultimo per revocare la domanda: 22 maggio 2024
Pubblicazione movimenti: 30 maggio 2024.
Chi può presentare domanda
- i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
- i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;
- i docenti che per l’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza sintetica);
- i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale, che siano beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la precedenza;
- i docenti trasferiti d’ufficio;
- i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2022/23
- i docenti di sostegno di cui all’art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 con retrodatazione giuridica a.s.2022/23.
- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1)coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Chi non può presentare domanda
Il docente che, nel 2022/23 o nel 2023/24, nel ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo, a meno che non rientri in uno dei casi previsti dall’Integrazione del 21 febbraio. Si specifica che sede = istituzione scolastica
- Docenti Neoassunti dal 2023/24 in scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a meno che non rientrino in uno dei casi previsti dall’Integrazione e modifica del 21 febbraio (figlio minore di 12 anni, caregivers, disabilità)
- docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, da GPS sostegno oppure da concorso straordinario bis.
- Docenti neoassunti nel 2023/24 da GPS sostegno prima fascia o elenco aggiuntivo, anche con mini call veloce
- i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato;
- durante i tre anni suddetti, gli interessati non possono presentare domanda di trasferimento, di assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale; la disposizione, infatti, non fa differenza alcuna), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso;
- il vincolo parte dall’a.s. di assunzione a tempo determinato 2023/24 o successivo se riguarda aspiranti con titolo estero individuati in seguito al riconoscimento
- il vincolo non si applica nei casi di esubero o soprannumero.
L’anno scolastico in cui, eventualmente, il periodo di prova è differito o svolto con esito negativo non è computato nel calcolo del triennio di permanenza.
Concorso straordinario bis
Per quanto riguarda il concorso straordinario bis, non possono partecipare sia i docenti assunti a tempo determinato nel 2023/24, sia i docenti assunti a tempo indeterminato nel 2023/24.
I primi perché ancora assunti a tempo determinato, i secondi perché rientrano nel blocco triennale imposto per legge a partire dai neoassunti 2023/24.
Ricordiamo inoltre che
- Il vincolo non si applicanei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco,i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
I docenti “vincolati” che presentano la domanda riceveranno un ALERT dal sistema in cui si specificherà che la domanda sarà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da uno dei casi previsti dalle Integrazioni al CCNI.
Pertanto i docenti interessati dovranno fare attenzione a compilare con esattezza la domanda (ma la raccomandazione vale per tutti), con le dovute autocertificazioni. In particolare l’ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe (oltre agli altri eventualmente necessari per le esigenze individuali).
NOVITA’ Classi di concorso accorpate
In base al Decreto n. 255 del 22 dicembre 2023 l’abilitazione già conseguita per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio di cattedra/ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.
Ecco quali sono le classi di concorso accorpate
- A-01e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado
- A-12e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado
- A-24e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado
- A-29e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado
- A-48e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado
- A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia
- A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia
CONSULENZA DOMANDE
Per la consulenza, agli iscritti e a chi intende iscriversi, bisogna compilare il seguente form: https://forms.gle/ZjdNBcBSus6ABbZG7
Intanto è fondamentale compilare gli allegati (per tutti quelli che non hanno fatto gli scorsi anni la domanda) e portarli in sede in formato digitale (possibilmente in chiavetta usb).
Senza questi allegati è impossibile compilare la domanda
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola dell’infanzia
- Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola primaria
- Allegato D– Dichiarazione dell’anzianità di servizio per gli insegnanti della scuola secondaria
- Allegato F– Dichiarazione di servizio continuativo scuola infanzia, primaria e secondaria
- Allegato G – Dichiarazione docenti beneficiari deroghe
- Dichiarazione punteggio aggiuntivo personale docente
Titoli generali in formato word
- Pluridichiarazione sostitutiva di certificazioni
- Dichiarazione personale per precedenza art. 33 commi 5 e 7 legge 104/92
- Dichiarazione attestante il proprio stato di disabilità
Dopo la prenotazione sarete contattati per l’appuntamento
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