Permessi straordinari per diritto allo studio. Presentazione delle domande per l’anno solare 2024.

25 Ottobre 2023

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In riferimento all’ art. 3 del D.P.R. 395/88 ed a quanto previsto dall’art. 3 della Contrattazione Integrativa Regionale, sottoscritta in data 14 ottobre 2020, riguardante le disposizioni per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio, si forniscono le indicazioni per la presentazione delle istanze da parte del personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio nelle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale di Torino, interessato ad avvalersi dei suddetti permessi per l’anno solare 2024 (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024).

CORSI PER I QUALI E’ POSSIBILE RICHIEDERE I PERMESSI

Possono essere richiesti permessi per la frequenza e preparazione dei relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di: titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico: laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, (o titoli equipollenti) o di istruzione secondaria , titoli postuniversitari.

Si evidenzia che ai sensi dell’interpretazione autentica del 14/01/2022 del CIR (triennio 2021/2023), non potranno essere concesse le ore di permesso per il diritto allo studio per la frequenza di corsi presso università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R. , punto 2 dell’art. 4 del C.I.R. tra i corsi comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico non possono essere annoverati, e quindi non possono essere riconosciuti validi ai fini della concessione dei relativi permessi per il diritto allo studio, quelli delle università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R, (che prevedono, tra l’altro, tirocini in presenza per periodi continuativi pari ad un mese).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il personale formalmente iscritto ad uno dei corsi sopra elencati, titolare di un contratto a tempo indeterminato o tempo determinato fino al 30.06 o 31.08 dovrà presentare la domanda esclusivamente tramite la scuola sede di servizio, utilizzando il modello allegato (MOD. A)
Si ricorda che il personale docente ed ATA supplente temporaneo è ammesso alla fruizione dei permessi retribuiti in questione purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi.
Il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre 2023, dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 gennaio 2024.
La richiesta dei permessi dovrà essere presentata per una sola tipologia di corso per tutto l’anno solare di riferimento.
Coloro che alla data del 15 novembre 2023 non abbiano ancora concluso le prove selettive o perfezionato l’iscrizione per la partecipazione ai corsi CLIL, ai corsi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, ai percorsi di formazione universitaria abilitanti o relativi alla specializzazione per il sostegno dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, produrre egualmente domanda entro il 15 novembre 2023, compilando l’apposita sezione “ISTANZA CON RISERVA” dichiarando la sede Universitaria e la tipologia di corso.
Le Istituzioni Scolastiche dovranno acquisire al protocollo le domande improrogabilmente entro il 15 novembre 2023 e procederanno con l’ invio delle istanze all’ ufficio scrivente tramite il seguente form, attivo dal 24/10/2023:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h7NR4c1dyU-ESctOJXDwBLaF8KoExBZDpTVK3XdHRHRUQ1NBM0g5Q0VIVzBKTUhTNzg3Vkk5VE9XSy4u
(accessibile solo con le credenziali di dominio istruzione: codicemeccanografico@istruzione.gov.it es. toicxxxxxx@istruzione.gov.it )
Si sottolinea la necessità che i Dirigenti Scolastici appongano formale “visto” in calce alle domande prodotte dal personale dipendente ad attestazione di quanto dichiarato dall’interessato in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato.
Ai fini della redazione della graduatoria le istanze devono contenere tutte le informazioni indicate nella domanda, compresa l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 (pag. 1 del modulo).
Si comunica, pertanto, che saranno escluse le istanze che non riportino correttamente i dati richiesti, nelle pagine 1 e 2 in quanto, trattandosi di graduatoria a cui può accedere solo il 3% dell’organico provinciale, non sarà possibile effettuare integrazioni successive.
Gli elenchi degli ammessi a fruire dei permessi saranno diffusi entro gennaio 2024 e pubblicati all’Albo di quest’Ufficio http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
I Dirigenti Scolastici, sulla base dei suddetti elenchi e nel rispetto delle disposizioni contrattuali, dovranno provvedere alla materiale concessione dei permessi, all’acquisizione della debita  certificazione a conferma di quanto dichiarato dagli interessati e dovranno porre in essere gli adempimenti previsti in caso di mancata presentazione delle certificazioni stesse

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