È stato pubblicato il Decreto Ministeriale 138 del 13 luglio 2023 “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/24” con le allegate istruzioni operative (Allegato A) e la tabella con la distribuzione regionale dei contingenti (Allegato B).
Il contingente autorizzato è pari a n. 50.807 posti. Le operazioni di individuazione dei destinatari dell’assunzione a tempo indeterminato saranno effettuate tramite procedure informatizzate.
Le nomine avverranno per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GM) e per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE)
Scuola primaria e dell’infanzia
Il 50% dei posti assegnati alla GM verrà coperto preliminarmente attraverso lo scorrimento dell’elenco dei vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016).
A seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, i posti rimasti eventualmente vacanti verranno destinati per il 50% alle immissioni in ruolo dalla procedura straordinaria 2018 , comprensiva di elenchi aggiuntivi e per il 50% dalle graduatorie del concorso ordinario 2020, integrate con gli idonei (art. 36, c. 2-ter DL 21 marzo 2022, n. 21).
In caso di esaurimento della graduatoria del concorso straordinario, l’eventuale residuo confluisce nel contingente destinato al concorso ordinario.
L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario.
La priorità per la scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria.
Scuola secondaria di primo e secondo grado
Il contingente destinato alle graduatorie concorsuali sarà coperto preliminarmente per scorrimento dell’elenco dei vincitori del concorso ordinario 2016. A seguito dell’esaurimento delle predette graduatorie, si procederà, nel limite del 60% dei posti residui, attingendo dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 comprensivo di elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre 2019 n. 126)
I posti residuati verranno assegnati alle graduatorie del concorso ordinario 2020, integrate con gli idonei (art. 47, c 11, del DL 30 aprile 2022, n. 36) per il 50% e del concorso straordinario 2020 compresi gli idonei (art. 59, c. 3, del DL 25 maggio 2021, n. 73) per il restante 50%.
L’eventuale posto dispari sarà assegnato alla procedura del concorso ordinario.
La priorità per la scelta della provincia e della sede spetta alla procedura ordinaria
Concorsi STEM
I vincitori del concorso STEM 2021 (DD 826/21) precedono quelli del concorso STEM 2022 (DDG 252/2022), a seguire gli idonei del 2021 e successivamente del 2022
Call veloce
A questa procedura sono destinati i posti rimasti vacanti e disponibili dopo le procedure ordinarie di immissione in ruolo. I docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle immissioni in ruolo, non destinatari di proposta di assunzione nella provincia/regione di appartenenza, possono presentare domanda di partecipazione per un’altra regione/provincia, anche indicando una o più province della Regione prescelta. Gli iscritti in GAE possono fare domanda per altre province della medesima regione in sono inseriti.
Assunzioni straordinarie GPS 1 fascia sostegno
A conclusione delle assunzioni ordinarie, i posti di sostegno rimasti vacanti che rientrano nel contingente saranno assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle GPS sostegno. Vedi questo articolo
Concorso straordinario-bis (DD 1081/2022)
Ai vincitori verranno assegnati i posti previsti dal bando e accantonati su base provinciale prima delle operazioni di mobilità 2023/24.
Precedenze per Legge 104/1992
Per le nomine da GM di concorsi articolati su base regionale, il sistema delle precedenze di cui alla L. 104/92 non opera riguardo alla scelta della provincia.
L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico
L’accettazione nell’a.s. 2023/24 della nomina in ruolo e la successiva presa di servizio, nel medesimo anno scolastico, non pregiudica la possibilità di accettare anche una successiva proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto comune o di sotegno.
Rinuncia
In generale la rinuncia all’immissione in ruolo da una procedura determina la decadenza solo dalla specifica graduatoria relativa alla classe di concorso/tipologia di posto per la quale si è rinunciato.
Richiesta del part-time
Per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.
Le date di apertura e chiusura dei propri turni di nomina e, conseguentemente, della fase di compilazione delle istanze agli aspiranti interessati, saranno puntualmente comunicate dagli Uffici territoriali competenti.
Se accedendo all’istanza il sistema prospetta il messaggio “Attenzione, al momento, non ci sono turni aperti per la presentazione della domanda” ciè indica che al momento l’ufficio scolastico non ha attivato alcun turno di nomina che riguarda l’interessato
La domanda si articola in due fasi:
- La scelta della provincia (Fase 1) denominata “Informatizzazione Nomine In Ruolo-Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto” sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”.
- A seguire saranno a disposizione degli Uffici competenti le funzionalità per attivare la fase 2 del procedimento amministrativo ovvero la compilazione dell’“Istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”.
- Decreto Ministeriale
- Allegati
- Posti di diritto disponibili Torino: Infanzia
- Posti di diritto disponibili Torino: Primaria
- Posti di diritto disponibili Torino: Secondaria di I grado
- Posti di diritto disponibili Torino: Secondaria di II grado
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