Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023. Presentazione delle domade dal 20 Giugno

18 Giugno 2022

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Pubblicata la Nota  la nota operativa n. 23439 del 17 giugno 2022, finalizzata all’avvio delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie a.s. 2022/2023

Cadono i vincoli: ci sarà la  possibilità per tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti di richiedere l’utilizzazione e/o l’assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale.

Quindi i docenti neo-assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 accedono ai movimenti annuali alle regole stabilite, senza la rigidità del vincolo di permanenza sulla sede di titolarità.

Presentazione domande:

  • Personale docente dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 su istanze on line.
  • Personale ATA: dal 27 giugno all’11 luglio 2022 in modalità cartacea.

I Cobas Scuola di Torino garantiscono la consulenza solo agli iscritti e a chi intende iscriversi, previo appuntamento (obbligatorio)

Per gli appuntamenti è necessario compilare il form: PRENOTA UNA CONSULENZA

Assegnazione provvisoria: per quali motivi si può chiedere

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità. Tale vincolo non opera per i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI.

Utilizzazione provinciale: chi può chiederla

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni  scolastici precedenti (dall’a.s. 2011/12 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità;
  • docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • docenti che, ai sensi del DM n.331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  •  docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;
  • docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
  • i docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
  • insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
  • gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
  • il personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione;
  • Il personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

Possono chiedere l’utilizzazione interprovinciale:

  • i docenti appartenenti a posto o classe di concorso, relativamente ai quali permane la la situazione di esubero nella provincia di titolarità.

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