Il CCNL Istruzione 2006-2009 stabilisce, all’art. 13 comma 9, che i docenti devono fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (come individuati dai calendari scolastici regionali), ovvero, per quanto riguarda l’estate, in genere dal 1° luglio al 31 agosto, ad eccezione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (che devono essere inserite nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio Docenti ad inizio anno scolastico o successivamente modificato).
Quanto al personale Ata, l’art. 13 comma 11 prevede che esso ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera frazionata, assicurando comunque la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio-31 agosto, nel rispetto dei turni prestabiliti nell’ambito del piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno ai sensi degli artt. 51 e 53 CCNL Istruzione 2006-2009.
La richiesta di ferie, sia per quanto riguarda il personale docente che Ata, va presentata al Dirigente Scolastico, ma tale richiesta non può essere rifiutata se non a fronte di indifferibili esigenze di servizio, che vanno adeguatamente motivate.
Le ferie, infatti, sono un diritto soggettivo irrinunciabile del dipendente, che esula dalla discrezionalità del dirigente e dalle eventuali ragioni organizzative addotte dalla scuola, e, come tali, non sono sottoposte ad un provvedimento concessorio del Dirigente Scolastico1.
Per quanto riguarda la programmazione di eventuali attività che coinvolgano i docenti o il personale Ata nei periodi precedenti al 1° settembre, l’opinione maggioritaria ritiene che essa debba essere deliberata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto al momento dell’adozione del piano annuale della attività, in relazione al quale, si ricorda, le modalità di utilizzazione del personale docente e Ata sono materia di confronto (artt. 6 e 22 CCNL Istruzione 2016- 2018).
Secondo tale opinione, successivamente all’adozione del piano delle attività, eventuali modifiche significative dello stesso, decise dagli organi collegiali in corso d’anno scolastico, possono essere adottate solo previa informazione della rappresentanza sindacale (art. 28 comma 4 CCNL Istruzione 2006-2009; per l’ipotesi in cui le modifiche riguardino il personale Ata, occorrerebbe inoltre la convocazione della riunione di tale personale ai sensi dell’art. 41 comma 3 CCNL Istruzione 2016-18).
Peraltro, non manca nel panorama sindacale chi ritiene, con un’impostazione ancora più restrittiva, che, per quanto riguarda il personale docente, il Collegio Docenti non possa deliberare sulle ferie di un lavoratore e, pertanto, qualsiasi delibera in tal senso sarebbe da ritenersi nulla, potendo il Collegio calendarizzare le proprie riunioni soltanto dal 1° settembre al 30 giugno.
Resta in ogni caso fermo che, in assenza delle condizioni sopra descritte, qualunque decisione assunta unilateralmente dal Dirigente Scolastico che comprima il diritto alle ferie, per esempio negando al personale la possibilità di fruire di giorni di ferie in determinati giorni di luglio e agosto, è da considerarsi priva di fondamento giuridico e, pertanto, illegittima.
In ogni caso, eventuali iniziative programmate nel periodo estivo, anche ove pianificate in ossequio alle procedure di legge, dovranno rispondere ad esigenze reali e concrete del singolo istituto ed essere effettivamente attivate, non potendo ritenersi legittima l’imposizione di un generico obbligo di presenza a scuola.
Su tale punto, si richiama una datata, ma tutt’ora efficace, Circolare dell’Ufficio Coordinamento Decreti Delegati (prot. n. 1972 del 30 Giugno 1980), secondo cui: “Ribadito l’obbligo dei docenti a prestazioni di servizio anche durante il periodo estivo, occorre però precisare che le iniziative programmate dagli organi competenti devono rispondere a reali esigenze delle singole scuole ed essere effettivamente attivate. Appare in contrasto con il sistema previsto dai decreti presidenziali 31 maggio 1974, n. 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate” (ndr. i DPR citati sono confluiti nel T.U. Istruzione attualmente in vigore).
Tale interpretazione è stata successivamente avallata anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 1987 n. 173.
In conclusione, si precisa che neanche eventuali riferimenti all’attuale situazione di emergenza sanitaria potrebbero supportare scelte dirigenziali volte a limitare la fruizione delle ferie nei mesi di luglio e agosto o a disporre un rientro obbligatorio in servizio anticipato rispetto al 1° settembre 2020, poiché, ad oggi, non è stata disposta nessuna misura in tal senso da parte delle autorità governative competenti.
Giugno 2020
Commento legale alla normativa – Consulenza RSU Cobas Torino
1 si veda, a titolo esemplificativo, con riferimento ai giorni di permesso di cui all’art. 15 CCNL Istruzione 2006-2009, la sentenza del Tribunale di Velletri, n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019, che ha disposto la condanna ad un Dirigente scolastico che aveva negato ad un docente a tempo indeterminato i giorni di ferie da fruire come permesso retribuito per motivi familiari e personali.
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