Tra le molte questioni problematiche sollevate dalla pandemia globale che hanno travolto il mondo della scuola e che, con il passare del tempo, assumono sempre più rilevanza ed urgenza segnaliamo ancora una volta il tema dell’organizzazione e dello svolgimento della vita degli organi collegiali.
Le riunioni degli organi collegiali rappresentano da sempre i luoghi primari in cui le varie componenti scolastiche realizzano quella partecipazione alla gestione della scuola che conferisce a tale istituzione, come recita l’art. 3 del Testo Unico in materia di Istruzione (d.lgs. n. 297/1994), “il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”.
Com’è noto, il Titolo I del T.U. Istruzione disciplina i vari organi collegiali, a partire da quelli di circolo e di istituto fino a quelli nazionali.
In particolare, il Capo VI del Titolo I (artt. da 30 a 43) dispone alcune norme comuni a tutti gli organi, tra cui l’art. 37 rubricato “Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni”, ai sensi del quale:
“1. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone”.
Il successivo art. 40 rimanda, poi, quanto alle regole operative, ai regolamenti interni adottati da ciascun istituto scolastico.
Ai sensi della normativa vigente prima della comparsa della pandemia da Covid-19, pertanto, non era prevista in termini generali la possibilità che le riunioni degli organi collegiali si svolgessero per via telematica, essendo tale ipotesi demandata all’adozione di apposite previsioni all’interno dei singoli regolamenti interni di ciascun istituto (ipotesi, per quanto ci consta, di rara applicazione).
Con l’arrivo ed il perdurare della pandemia, si pone oggi il tema di come garantire il funzionamento di tutti gli organi assembleari e collegiali, sia nel settore pubblico che in quello privato, mantenendo al contempo il distanziamento sociale e contenendo così la diffusione del virus.
Il legislatore è quindi intervenuto con più atti normativi allo scopo di aprire la strada allo svolgimento delle riunioni in videoconferenza.
Con riferimento, in particolare, al settore scolastico, la legge di conversione del decreto Cura Italia (L. n. 27/2020, in vigore dal 29 aprile 2020) ha introdotto un emendamento al testo originario dell’art. 73 (quello previsto, appunto, dal decreto Cura Italia, ossia il D.L. n. 18/2020), aggiungendo il comma 2-bis, il quale estende espressamente la possibilità di svolgimento delle sedute in videoconferenza anche agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado e ciò fino alla cessazione dello stato di emergenza.
Stante l’evidente lacunosità della norma ed in assenza, allo stato, di maggiori chiarimenti da parte delle istituzioni competenti, le domande ed i dubbi sull’applicazione della stessa nella concretezza delle variegate realtà scolastiche sono, purtroppo, più numerose delle risposte.
In ragione della novella legislativa, ci si chiede, infatti, se sia consentito agli organi collegiali assumere delibere con votazione a distanza e, se sì, quali garanzie minime debbano essere adottate e quale sia l’organo competente ad adottarle.
Più in dettaglio, pare legittimo domandarsi, innanzitutto, se anche nel mondo della scuola valgano le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 73 sopra citato, riferite in generale agli enti pubblici, secondo cui, per tutto il periodo dello stato di emergenza, “i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni ”.
Anche il comma 1 del medesimo articolo, che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli e delle giunte comunali, impone il “rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati” e l’uso di “sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti ” ed assicurino la regolarità dello svolgimento delle sedute nonché adeguata pubblicità alle stesse.
Per come è strutturato il testo dell’art. 73, tuttavia, non è chiaro se le garanzie previste ai commi 1 e 2 (certezza nell’identificazione dei partecipanti, sicurezza delle comunicazioni, rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, ecc.) debbano essere assicurate anche nelle riunioni degli organi collegiali della scuola di cui al successivo comma 2-bis, oppure, al contrario, se il mancato esplicito richiamo di tali garanzie all’interno del comma dedicato alla scuola vada inteso quale volontaria esclusione delle stesse in tale ipotesi.
In secondo luogo, si pone un’ulteriore questione di non poco conto: in tema di votazione, il comma 4 del citato art. 37 T.U. Istruzione prevede che quest’ultima è segreta quando si faccia questione di persone, quindi nei casi in cui sia richiesta da parte dei membri dell’organo collegiale l’esercizio di un’attività discrezionale che comporti la manifestazione di giudizi ed apprezzamenti riferiti a persone.
Quali potranno essere, quindi, i sistemi e le procedure che consentano di garantire una corretta identificazione delle persone che partecipano alla riunione in remoto e di verificarne la legittimazione, soprattutto in quelle scuole con molti docenti e componenti, oltre a garantire, ove occorra, la segretezza del voto?
Nell’auspicio che il Ministero dell’Istruzione intervenga quanto prima per fare chiarezza e fornire gli strumenti necessari, è possibile prevedere, in ogni caso, che per assicurare un corretto e legittimo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza sia necessario dotare ciascun istituto di idonei software in grado di garantire la sicurezza delle connessioni ed assegnare a ciascun componente dell’organo opportuni strumenti informatici che ne consentano con sufficiente certezza l’identificazione (come, ad esempio, i kit per l’identità digitale).
Pare evidente che non si tratta di questioni “di lana caprina” e che la partita in gioco è alta, essendo in discussione, in ultima istanza, la garanzia della libertà di determinazione all’interno degli organi collegiali che alimentano la vita scolastica e sussistendo il forte rischio che, in caso di irregolarità o inadeguatezza delle procedure che verranno adottate, si generi un pesante contenzioso giudiziale avente ad oggetto la legittimità delle delibere che saranno assunte.
Al di là delle questioni formali, infatti, non si può dimenticare che gli organi collegiali sono prima di tutto luoghi di aggregazione, in cui tutte le componenti della scuola si riuniscono insieme per confrontarsi ed attraverso il confronto e, talvolta, anche lo scontro, si esprimono in un’unica volontà, assolvendo, con l’adozione di atti, pareri e delibere, le specifiche funzioni loro delegate.
La riunione rappresenta il luogo fisico e temporale in cui l’azione dell’organo prende vita; in essa i singoli membri possono intervenire, confrontarsi e scontrarsi, incidendo anche sostanzialmente sulle decisioni da intraprendere. La votazione è la naturale conclusione della discussione, che consente di dare concretezza alla volontà dell’organo.
Se questo procedimento verrà a mancare o sarà, nei fatti, menomato a causa dell’inadeguatezza dei nuovi sistemi in via di adozione, che ne sarà della democrazia …e quindi della scuola?
Commento legale alla normativa – Consulenza RSU Cobas Torino
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