Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per il Piemonte
Ai Dirigenti scolastici
e a tutto il personale docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte
LORO SEDI
Oggetto: emergenza COVID-19 – OBBLIGHI DI LAVORO E DIDATTICA A DISTANZA
In questi primi giorni di sospensione delle attività didattiche, a causa dell’emergenza COVID-19, sono arrivate alla scrivente O.S. numerose segnalazioni di comportamenti irrituali di dirigenti scolastici, che sembrano esorbitare dalle norme vigenti relative all’utilizzazione del personale.
Innanzitutto, ribadiamo che l’utilizzazione del personale docente e ATA non può avvenire che in applicazione delle “norme di legge e di contratto vigenti in materia di impiego del personale suddetto in regime di sospensione delle attività didattiche”, per cui:
– il personale docente non ha nessun obbligo di presenza, a meno di eventuali, e già previste, attività collegiali deliberate dal piano delle attività e “non improcrastinabili” (Nota MIUR n. 278/2020); Per esempio, abbiamo saputo che molti dirigenti di scuole primaria convocano i docenti per la programmazione didattica (conosciuta come +2): in questo caso, ricordiamo ai dirigenti che tali ore risultano come orario di lavoro del personale e non come attività aggiuntiva, per cui non vanno programmate e men che meno recuperate.
– il personale ATA può rientrare nelle scuole solo dopo la “pulizia e disinfezione straordinaria” dei locali, assicurando “un adeguato distanziamento come misura precauzionale” (punto 5 Dir. D.F.P. n. 1/2020), adottando “una organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità” e concedendo “il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta” (Nota MIUR n. 278/2020).
Tutto ciò premesso, ricordiamo che la stessa Nota MIUR n. 278/2020 prevede il coinvolgimento del/la Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS e della RSU nell’adozione delle “misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio” per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento.
Inoltre, per quanto riguarda l’attivazione di modalità di didattica a distanza, l’art. 2, comma 1, lett. m) del d.P.C.M. 8/3/2020, prevede che: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Come è noto, tutta la normativa vigente, dal d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 107/2015, prevede che i poteri del/la dirigente scolastico/a sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, e che – per quanto riguarda la didattica – il collegio dei docenti ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto… Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (art. 7, comma 2, lett. a, d.P.R. n. 297/1994).
Il d.l. n. 6/2020, da cui discende anche il d.P.C.M. 8/3/2020, non prevede alcuna deroga a queste norme. Per cui è legittimo che il/la dirigente promuova e coordini le attività didattiche a distanza, ma non che imponga di svolgere tali attività come se fosse un obbligo di servizio. Infatti, la libertà di insegnamento, costituzionalmente garantita, non è cancellata e il CCNL non prevede in alcun modo la didattica online all’interno degli obblighi professionali.
Riteniamo che l’invito ad utilizzare il registro elettronico per comunicare le modalità scelte liberamente dai docenti per affrontare i giorni di sospensione – scelta praticata da molte scuole – sia la modalità di gestione più sobria, aperta ed adeguata anche per rispondere al bisogno, ampiamente diffuso tra le docenti e i docenti, di ripristinare la relazione con gli studenti e ritornare alla “normalità”. Ciò non necessita alcuna delibera proprio perché è un invito e non impone nulla a nessuno, né ai docenti né agli studenti.
È opportuno ricordare anche che ogni atto valutativo da parte dei/lle docenti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche si espone a forti dubbi di legittimità.
Crediamo sia interesse di tutti/e evitare oggi scelte improvvisate che diano luogo a contenziosi, o producano un indesiderato effetto di amplificazione dell’ansia e dell’incertezza comune.
In conclusione, con la presente invitiamo i/le dirigenti scolastici/che, nel rispetto delle norme di precauzione e di tutela della salute del personale, a coinvolgere RLS e RSU prima di adottare qualunque decisione e – comunque – a:
– non mettere in atto procedure illegittime di convocazione del personale docente a scuola e di svolgimento del collegio dei docenti;
– non riorganizzare le attività funzionali all’insegnamento, modificando il piano annuale delle attività;
– non imporre al personale docente l’utilizzo di forme specifiche ed obbligatorie di didattica a distanza, strumento che deve essere lasciato nei modi, tempi e contenuti alla valutazione dei/lle singoli/e docenti, nel rispetto del CCNL e della libertà di insegnamento;
– concordare eventuali forme di flessibilità oraria e concedere modalità di “lavoro agile” al personale ATA che ne facesse richiesta.
Infine, constatata la forte disomogeneità dei comportamenti adottati dai/lle dirigenti scolastici/che della regione, la scrivente O.S. ritiene utile che anche la Direzione dell’USR Piemonte diffonda una nota di chiarimento sui temi suesposti, tale da consentire a tutte le Istituzioni scolastiche di agire con la necessaria serenità in un quadro di comportamenti condivisi.
Torino 08/03/2020
COBAS SCUOLA TORINO
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