Moduli per i diritti del personale Docente e Ata della Scuola

24 Ottobre 2018

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Perché questo Vademecum?

Perché siamo convinti che solo dalle scuole può ripartire la lotta contro le misure prese dai vari Governi. Diffondiamo questi moduli nelle scuole: è necessario che i colleghi conoscano la normativa, i loro diritti ma, soprattutto, che inizino a contrastare (con atti assolutamente legittimi) l’arroganza di alcuni dirigenti scolastici. Compilare un modulo per esercitare un diritto, oggi, è un atto normale. Il diritto alla maternità, ai congedi parentali, alla tutela dei disabili, alla cura dell’infanzia, a curarsi se ci si ammala.

Il diritto ai permessi retribuiti, che molti dirigenti ancora oggi non concedono oppure chiedono giustificazioni inappropriate.

Oramai è ufficiale che I giorni di permesso retribuito per il personale docente sono 3 + 6. Infatti I 6 giorni di ferie possono essere fruiti come permesso: le segreterie hanno il codice SIDI. L’inserimento del nuovo codice PE03 che recita “PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI” recepisce la richiesta di poter inserire a sistema i sei giorni di ferie eventualmente commutati in permessi personali..

Inoltre, così come precisato anche dall’ARAN, il dipendente può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante i motivi a supporto della richiesta. Alcuni Dirigenti ritengono, con tanto di circolari, che il dipendente sia soggetto ai controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 dimenticando però a quali autocertificazioni si riferisce tale articolo: il comma 1 dispone: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”.

E il comma 2 più precisamente: “I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalita’ di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.”

Ebbene, giova ricordare che l’art. 46 fa riferimento ad “autocertificazione” di stati, qualità personali e fatti oltretutto precisamente elencati, quali, per esempio, data e il luogo di nascita;
residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l’appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica ecc.

Per ciò che riguarda i permessi di cui stiamo trattando non è quindi possible l’applicazione di tali controlli in quanto è palese come non tutti i motivi familiari o personali possono essere documentati o certificati e sui quali è possible fare un controllo, proprio in virtù di ciò che afferma la Corte dei conti e proprio in virtù del fatto che si possono, appunto, autocertifcare.

In più, come affermato anche dall’ARAN, dal momento che il DS non ha nessun potere discrezionale sulla questione, l’autocertficazione deve essere di conseguenza intesa a soddisfare esclusivamente il mero controllo di tipo formale come ribadito precedentemente e scuccessivamente all’Orientamento in questione anche in diverse sentenze sull’argomento.

Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000, checché ne dica qualche Dirigente, con la precisazione finale che per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.

Inoltre, il nuovo contratto all’articolo 31 prevede, per il Personale Ata, nuove tipologie di permessi orari per motivi personali e familiari. I 3 giorni previsti dall’articolo 15, comma 2, del CCNL 2006 /2009 vengono trasformati in 18 ore annuali, fruibili anche cumulativamente per l’intera giornata. In quest’ultimo caso sono computati convenzionalmente in 6 ore, indipendentemente dall’orario previsto in quella giornata.

Nella stessa giornata non possono essere cumulati ad altre tipologie di permessi a ore, nonché riposi compensativi.

Sono fruibili a domanda e vanno documentati anche mediante autocertificazione (sono un diritto e non possono essere negati per esigenze di servizio), non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.

Di fatto, L’articolo 31 del CCNL 2016-2018 sostituisce, per il solo personale ATA con contratto a tempo indeterminato, l’articolo 15 comma 2 del CCNL 2006-2009.

Per il personale ATA a tempo determinato resta in vigore quanto definito dall’articolo 19 comma 7 del CCNL 2006 – 2009 (6 giorni di permessi non retribuiti).

E’ bene che i lavoratori della scuola conoscano i propri diritti poichè negli ultimi anni, in molte, troppe, scuole siamo stati noi, docenti e ATA, con i nostri silenzi e il nostro atteggiamento passivo a permettere che i diritti si trasformassero in concessioni, o, più semplicemente, sparissero.

A cura dei Cobas Scuola di Torino e Milano

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