La recente Nota Miur sull’”organico dell’autonomia”, nella sua Premessa recita: “la Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche”, dando “nuovo impulso agli elementi gia presenti nel sistema nazionale di istruzione, frutto di oltre 15 anni di lavoro intenso e proficuo delle istituzioni scolastiche autonome. In tale prospettiva, l’introduzione dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli elementi piu innovativi”.
Se per tutto il 2015 l’intero mondo della Scuola si è battuto contro questa legge, con la più grande adesione mai vista a uno sciopero indetto da tutte le organizzazioni sindacali, col boicottaggio dei quiz Invalsi, con lo sciopero degli scrutini, è perché era chiaro sin dall’inizio che essa rappresentava un ulteriore e decisivo passo verso quella che abbiamo chiamato la scuola-azienda.
Per far questo, la “Buona Scuola” realizza due condizioni essenziali:
1. consegna nelle mani del dirigente scolastico un potere che neanche la “Brunetta” era riuscito a dargli;
2. introduce la massima flessibilità attualmente possibile nell’utilizzazione dell’organico docente.
Per evitare una gestione monocratica e caotica del personale diventa, allora, sempre più importante che Collegi dei docenti, Consigli d’Istituto ed RSU definiscano in modo chiaro e autonomo criteri e proposte operative sull’utilizzo del personale docente, indispensabili per cercare di arginare i possibili abusi e le discrezionalità da parte del dirigente scolastico.
È importante per questo che i docenti entrino nel merito della composizione delle classi e dell’assegnazione alle stesse, dei criteri generali definiti in questa materia dal Consiglio di istituto, della trattativa di ogni singola istituzione scolastica, affinché la RSU contratti le modalità di utilizzazione del personale docente (e del personale ATA) in base ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro nell’uguaglianza dei diritti e dei doveri.
Di conseguenza nelle delibere collegiali occorre specificare :
– che la distribuzione delle cattedre tra i docenti dell’organico dell’autonomia deve tener conto della titolarità su cattedra dei docenti già in ruolo alla data dell’entrata in vigore della legge 107 (art 1, comma 73), del conferimento dell’incarico “prioritariamente su posti comune e di sostegno vacanti e disponibili” dei titolari di ambito (comma 79) e, in generale, del diritto di tutti i titolari di ambito ad espletare pienamente la propria funzione di docente in attività di insegnamento ;
– che i docenti facenti parte di Istituti Comprensivi o accorpamenti di scuole, prima di poter essere utilizzati in un ordine di scuola diverso da quello di provenienza, abbiano assicurata “una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124”, formazione che al momento ancora non esiste (comma 20);
– che l’utilizzo di docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, può avvenire solo se si è in possesso di titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso (comma 79);
– che l’uso dei docenti dell’autonomia per le supplenze fino ai 10 giorni è possibile, ma non obbligatorio in quanto subordinato al “perseguimento degli obiettivi” didattici del PTOF; che il limite dei 10 gg è inderogabile per cui non sono ammesse reiterazioni (comma 85);
– che nel PTOF va precisato che i docenti, in particolare quelli del “potenziamento”, vanno utilizzati per gli obiettivi didattici individuati, escludendo esplicitamente o riducendo drasticamente l’uso per le supplenze.
A tale proposito ricordiamo che:
Il Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b. dlgs. n. 297/1994): “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”;
Il Consiglio di istituto (art. 10, comma 4, dlgs. n. 297/1994): “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”;
La RSU (CCNL 2006/7, art. 6, lett. h, i) contratta le: “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi..” Peraltro, il CCNI sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del 15/6/2016 ribadisce in premessa “che in data 10.5.2012 il nuovo protocollo d’intesa sul lavoro pubblico tra il Ministro della Pubblica Amministrazione, le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali ha ribadito il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL vigente”.
Allora, in questi contesti collegiali e contrattuali, è auspicabile adottare decisioni quanto possibile egualitarie, evitare di contribuire alla frammentazione del personale col rischio di acuire ulteriori contrasti tra pezzi di categoria proprio mentre si possono creare le condizioni per sviluppare una piattaforma capace di unificare tutte le istanze particolari che stanno emergendo dal marasma realizzato dalla “Buona scuola”.
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