Ecco la nota che abbiamo inviato alle scuole. Invitiamo i docenti e gli Ata a segnalarci anomalie da parte dei dirigenti scolastici
Come risulta dal combinato tra l’art. 1 comma 333 della Legge di stabilità 2015 e la Legge 107/2015 non si potrebbero chiamare supplenti nel primo giorno di assenza dei docenti e nei primi sette giorni di assenza dei collaboratori scolastici e, come risulta da più parti, la pedissequa applicazione di tale disposizione sta provocando forte disagio nelle scuole, e in particolare gravi lesioni del diritto allo studio degli alunni e dei diritti dei lavoratori della scuola, nonché problemi di sicurezza e garanzia dell’igiene.
Come organizzazione sindacale siamo a ricordarvi che già l’art. 1 comma 333 prevede la possibilità di nominare un supplente qualora non sia possibile tutelare l’offerta formativa e, con la recente nota n. 2116 del 30 settembre 2015, il Miur lo ha ribadito in modo molto chiaro:
“Per quanto riguarda assenze del personale docente, si richiama l’attenzione su quanto già previsto dall’articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo studio”
Nello specifico del personale ATA la stessa nota aggiunge quanto segue:
“Per quanto riguarda il personale ATA (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera Istituzione Scolastica con un’attenzione, quindi, non limitata solo plesso interessato dall’assenza del collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.
Pertanto, da quanto sopra riportato, si evince che qualora non sia possibile tutelare e garantire il diritto allo studio degli alunni o addirittura la incolumità e la sicurezza degli stessi – e lo smistamento degli alunni in altre classi non è uno strumento adeguato a soddisfare tali garanzie – i Dirigenti scolastici siano tenuti a nominare supplenti.
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