Si fa seguito alle note Ministeriali indicate in oggetto, reperibili sulla rete Intranet e sul sito web del M.I.U.R. si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti salienti delle indicazioni operative contenute nelle note in oggetto:
VI PROCEDURA DI SALVAGUARDIA – Legge 147 del 10/10/2014 L’stanza di accesso al beneficio riservato a coloro che risultano essere in congedo ai sensi dell’art.42 co.5 Del T.U. del D.Lvo n.151/2001, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’art.33 co.3 della L.104/1992 deve presentare istanza entro il 05/01/2015 alla DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO competente per territorio. Al riguardo si rinvia alla CIRC.n.27 del 07/11/2014 emanata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed al Messaggio INPS n.8881 DEL 19/11/2014, in particolare si evidenzia che coloro che hanno già presentato istanza di accesso ai benefici con la c.d. quarta salvaguardi, di cui all’art.11 bis della L.124 del 2013, in possesso di un provvedimento di accoglimento dalla competente Direzione Territoriale del Lavoro, e rimasti esclusi da precedente contingente numerico NON devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola.
Saranno fornite indicazioni successive per la domanda di cessazione per coloro che rientreranno nel contingente numerico previsto.
CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1/9/2015 PERSONALE SCUOLA
· Per il personale di ruolo DOCENTE, compreso gli insegnanti di religione, ed ATA le domande di cessazione dal servizio, nonché le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, con decorrenza 1/9/2015, devono essere presentate improrogabilmente entro il 15/01/2015, utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line” disponibile nel sito Internet del Ministero (www.istruzione.it).
Prima di accedere alle istanze-on-line, il personale interessato deve aver effettuato la procedura di registrazione, così come indicato con nota MIUR nr. 8 del 07/01/2014.
Nella domanda gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque, o di restare in servizio, qualora venga accertata la mancanza dei requisiti.
La procedura on line è l’unica ammessa dalla normativa.
Non verranno accolte domande di cessazione presentate in forma cartacea; unica eccezione è prevista per il personale in servizio all’estero.
Sempre entro il 15/01/2015 le domande possono essere revocate effettuando tramite POLIS la cancellazione.
Si ricorda che la revoca dopo IL 15/01/2015 è ammessa solo ove non ricorra il diritto a pensione.
· Per i DIRIGENTI SCOLASTICI il termine della presentazione dell’istanza di cessazione è fissato al 28/02/2015, stabilito dall’art.12 del CCNL 15/7/2010 area V della Dirigenza, utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS. Sempre entro la medesima data l’istanza può essere revocata.
Il Dirigente Scolastico che presenti la domanda di cessazione oltre il 28/02/2015, non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola previsto dalla L.449/97 art.59 co.9.
1./ISTANZE DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
La richiesta va formulata con unica istanza on-line e gli interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio ovvero la permanenza a tempo pieno, qualora fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Destinatari di tale disposizione sono esclusivamente coloro che hanno raggiunto “quota 96” entro il 31/12/2011 senza aver compiuto 65 anni di età e coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata nel 2014 (41aa 6mm per le donne – 42aa 6mm per gli uomini)e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età.
COLLOCAMENTI A RIPOSO D’UFFICIO PER LIMITI DI ETA’
Saranno collocati a riposo d’ufficio:
1. tutti coloro che compiono 65 anni entro il 31/08/2015, nati tra il 01/09/1949 ed IL 31/8/1950, se in possesso dei requisiti maturati entro il 31/12/2011, indicati nell’allegato 1;
2.dipendenti che compiono 66 anni 3 mesi entro il 31/8/2015 non in possesso dei requisiti di cui al punto 1 Ed in possesso del minimo contributivo;
3.dipendenti già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2015
Il personale di cui al punto 1, 2 e 3 dovrà, pertanto, presentare istanza on-line, in caso contrario sarà collocato a riposo d’ufficio.
ISTANZE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
La medesima scadenza del 15/01/2015 è prevista per le domande di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, unica possibilità prevista dal Decreto Legge n.90/2014 art.1 che ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea, completa dell’all.A della presente circolare.
DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE DIRETTA ORDINARIA
Oltre alla domanda di cessazione, è OBBLIGATORIA la domanda di pensione che dovrà essere inviata direttamente all’ente previdenziale esclusivamente attraverso la seguente modalità:
1. Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’INPS ex gestione INPDAP, previa registrazione.
2. Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (tel.n.803164)
3. Presentazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
2./Laddove l’stanza di pensione non venisse presentata in una delle modalità sopra indicate , la pensione non potrà essere erogata.
Seguirà una successiva nostra circolare contenente tutte le indicazioni operative in merito alla gestione delle istanze ed alla modulistica da inviare a questo Ufficio per l’istruttoria delle pratiche di pensione e buonuscita.
Per quanto concerne ulteriori chiarimenti sulla normativa si rimanda alla circolare ministeriale di cui all’oggetto.
Si pregano le SS.LL. di prestare supporto al personale interessato, al riguardo si allega un prospetto riassuntivo dei requisiti necessari per l’accesso al pensionamento con decorrenza 1/9/2015 in relazione alle diverse tipologie di cessazione.
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