Avverso le risultanze dei movimenti gli interessati , ai sensi dell’art. 12 del C.C.N.I. citato in premessa, possono esperire le procedure previste dagli artt. 135 e seguenti del C.C.N.L. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della L. 4/11/2010 n. 183..
Resta ferma, in caso di mancato accordo, la possibilità per gli interessati di ricorrere al Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 165/01.
I movimenti di cui al presente decreto potranno tuttavia subire, in attuazione del principio di autotutela, variazioni in presenza di errori materiali ovvero di situazioni di palese illegittimità di cui venga accertata l’eventuale sussistenza.
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