La legge di stabilità 2013 ha introdotto misure restrittive (e, secondo noi, anticostituzionali) che, di fatto, limitano il diritto alle ferie dei lavoratori precari pubblici. Tutto ciò a partire dall’anno scolastico 2013/2014: infatti per le ferie non “fruite” lo scorso anno scolastico abbiamo intrapreso una battaglia legale.
Ora, siccome non vorremmo illudere i precari e/o proporre nuovi ricorsi che inevitabilmente perderemmo (la battaglia bisognerebbe farla a livello legislativo cercando di far cambiare la norma) cerchiamo almeno di spiegare i diritti di fruizione delle ferie e come “bloccare” l’arroganza di alcuni dirigenti che le stabiliscono d’ufficio.
Le disposizioni introdotte con la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) modificano la disciplina relativa alla fruizione delle ferie. In particolare, l’art.1, comma 54, ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Nella sua prima parte, l’articolo modifica chiaramente la normativa previgente, laddove assume a riferimento come periodo in cui si può fruire delle ferie i giorni di “sospensione delle lezioni” e non più quelli di sospensione “delle attività didattiche”. È chiara la finalità della modifica: RISPARMIARE!!!
Risulta, quindi, evidente quale sia il periodo che debba intendersi per periodo di “sospensione delle lezioni”: oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc.
Ora, ci risulta che molti dirigenti, più realisti del re, abbiano utilizzato lo strumento delle “ferie d’Ufficio” nei periodi di vacanza (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc…).
Le prime domande che ci sorgono spontanee sono:
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MA DOVE AVETE LETTO CHE BISOGNA COLLOCARE IN FERIE D’UFFICIO I PRECARI??
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E, SOPRATTUTTO, PERCHE’ BISOGNA FARLO MOLTO PRIMA DELLA “CHIUSURA” DEL CONTRATTO??
Vorremmo ricordare a questi dirigenti che è ILLEGITTIMO collocare in ferie d’ufficio il personale, e che non a caso la relativa monetizzazione delle ferie deve avvenire, come in precedenza, SOLO ALLA FINE DEL CONTRATTO.
La scuola quindi non può far nessun “ragionamento” a priori sul periodo di sospensione delle lezioni, come può essere quello delle vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale, e il conto delle ferie spettanti lo deve fare solo al termine del contratto del supplente.
Non valgono quindi alcuni ragionamenti che circolano nelle scuole del tipo “siccome i giorni di sospensione delle lezioni li dobbiamo sottrarre al monte ferie spettanti allora collochiamo il docente in ferie d’ufficio”.
Nonostante qualcuno pensi che sia comunque inutile un ragionamento anziché un altro (“tanto le ferie me le tolgono lo stesso…”) noi difendiamo il principio secondo cui è sempre e comunque il docente che richiede le ferie, e per nessun motivo, in assenza di una esplicita richiesta, il dirigente potrà collocarlo in ferie d’ufficio durante le vacanze.
Pertanto, ricordiamo che la fruizione delle ferie e la monetizzazione delle stesse sono due aspetti che vanno distinti.
Alla scuola spetta solo il secondo aspetto, e dal momento che, come già detto, l’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente se le ferie siano state effettivamente fruite, la scuola non deve preoccuparsi di altro.
Ogni circolare che prevederà il collocamento del personale in ferie d’ufficio durante le vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e/o altre festività dovrà essere dichiarata illegittima.
I precari possono scegliere, E LI INVITIAMO A FARLO, di chiedere le ferie alla fine delle lezioni, cioè dal 7 Giugno in poi e il dirigente sarà OBBLIGATO ad assegnarle, altrimenti LE PAGHERA’ COME NON FRUITE (altro che FERIE D’UFFICIO)!!!.
Almeno su questo aspetto invitiamo i colleghi e le colleghe precarie a segnalarci abusi fatti dai dirigenti scolastici (collocazione d’ufficio alle ferie e mancata concessione nei periodi dopo la chiusura della scuola).
CI HANNO NEGATO UN DIRITTO COSTITUZIONALE MA NON LASCIAMO DECIDERE I DIRIGENTI SCOLASTICI QUANDO E COME USUFRUIRE DELLE NOSTRE FERIE!!!
Abbiamo preparato un modello di diffida e un modello di richiesta atti (per poter verificare se il dirigente è andato oltre i suoi poteri collocando in ferie d’ufficio i precari).
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4 comments on “INAMMISSIBILE E ILLEGITTIMO COLLOCARE IN FERIE D’UFFICIO IL PERSONALE PRECARIO”
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