Purtroppo siamo di nuovo costretti a far ricorso alle vertenze legali per vedersi riconoscere un sacrosanto diritto costituzionale che, invece, il “Governo democratico delle larghe intese” vuole negare ai precari della scuola.
Il 29 dicembre 2012 era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge di stabilità 2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ; l’art. 1, comma 54 prevedeva che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
Il comma 55 al comma 8 dell’art. 5, del decreto-legge 95/2012 normava che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta’. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di responsabilità’ disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Ed infine il comma 56 dell’art. 1, afferma che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia di fruizione dei periodi di ferie dai commi 54 e 55 del medesimo articolo, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ciò significava che, almeno le ferie dello scorso anno scolastico, sarebbero state pagate e, per tale motivo, interveniva anche una informativa sindacale (il 12 Giugno 2013) firmata dal Direttore Generale Marco Filisetti che confermava “ La Direzione generale per le politiche finanziarie e per il bilancio comunica l’avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal CCNL cioè 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto.
Analogamente, la liquidazione ed il pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente ed ATA, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragionerie Territoriali dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari.”
Infatti, le scuole avevano provveduto ad inviare alla Ragioneria tutti i calcoli dei pagamenti.
A Settembre la novità: la ragioneria rimanda alle scuole i documenti dicendo di rifare il calcolo delle ferie in base all’art. 54 della legge di stabilità.
Siamo alla farsa!!!!!
Dopo varie diffide siamo quindi costretti a intraprendere nuovamente la strada del ricorso legale per vedersi riconoscere un sacrosanto diritto: e, permettetecelo, è INDEGNO per un paese che si definisce “civile”
Per chi volesse far ricorso, deve recarsi alla sede Cobas di Via san Bernardino 4 – Torino, il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00.
E’ necessario portare il contratto dello scorso anno scolastico e, per chi è in possesso, la richiesta fatta alla scuola della monetizzazione delle ferie.
Ricordiamo, inoltre, che il ricorso è riservato agli iscritti Cobas (e a chi, chiaramente, intende iscriversi) e che i Cobas stessi si faranno carico delle spese legali.
Per contatti:
Cobas Scuola Torino
via San Bernardino 4 – Torino
Anteprima Pdf:
6 comments on “Ferie a.s. 2012/2013 non godute. Partono le vertenze contro il mancato pagamento”
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