Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per la definizione dei posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’a.a. 2013/14 (D.M. n. 706 del 9 agosto 2013).
Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ha firmato il decreto 9 agosto 2013 n. 706 (GU Serie Generale n.218 del 17-9-2013), che autorizza l’indizione di corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con handicap nelle scuole di ogni ordine e grado. Per l’anno accademico 2013/2014 i posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione sul sostegno sono così definiti:
1.285 per la scuola di infanzia, |
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1.826 per la scuola primaria, |
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1.753 per la scuola secondaria di primo grado, |
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1.534 per la scuola secondaria di secondo grado. |
Tali posti sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata al decreto. I corsi verranno attivati dalle Università nei termini e con le modalità che verranno stabiliti successivamente.
La normativa di riferimento è costituita dal DM 30 settembre 2011 e relative tabelle allegate, nel seguito interamente riprodotto.
- Attivazione dei corsi
In riferimento all’art. 3 del DM 11.9.2011 l’attivazione dei corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:
a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati al decreto;
b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell’ambito dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;
e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell’elenco di cui all’art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto.
- Bando per la procedura di accesso
Per l’accesso ai corsi di specializzazione ciascun ateneo emana il relativo bando che prevede:
a. il numero dei posti disponibili per ciascun percorso;
b. disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
c. le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
d. i programmi su cui vertono le prove di accesso di cui all’art. 6, sulla base di quanto disposto dall’allegato C al presente decreto;
e. le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto;
f. le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.
- Destinatari dei corsi di specializzazione
In riferimento all’art. 5 del Regolamento i corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso.
- Accesso ai corsi
È prevista una prova selettiva di accesso predisposta dalle università volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creatività e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o più prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.
Le prove vertono su una o più delle tematiche descritte in precedenza e non prevedono domande a risposta chiusa.
- Test di ammissione
Il test preliminare, della durata di 2 ore, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il punteggio minimo da conseguire è di 21/30. In ogni caso è ammesso alla prova successiva un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi.
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- Prove scritte
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nelle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di più prove, la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.
- Prova orale
La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
- Ulteriori titoli valutabili
Il bando di indizione delle prove di accesso, predisposto dalle università, individua, ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le tipologie dei titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti complessivi.
- Graduatoria finale degli ammessi al corso
La graduatoria degli ammessi al corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando i punteggi conseguiti:
nel test preliminare |
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nelle prove scritte, |
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nella prova orale |
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nella valutazione dei titoli presentati. |
In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi. La commissione d’esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un esperto sulle tematiche dell’integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico designati dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale.
- Durata e superamento dei corsi
Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a seguito dell’esito positivo dell’esame finale.
- Esame finale
Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all’esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.
L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
a. un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico;
b. una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni;
c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (T.I.C.) L’esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni delle precedenti prove (punteggio ottenuto nella valutazione degli insegnamenti,delle attività laboratoriali e delle attività di tirocinio diretto e indiretto), e dal punteggio ottenuto nell’esame finale innanzi descritto. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.
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