I titoli di studio necessari per accedere ai percorsi formativi speciali sono i seguenti:
Scuola dell’Infanzia:
Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
Diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido titolo di accesso, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura sul Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
Scuola Primaria
Diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
Diploma di istituto magistrale o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente, conseguiti entro l’a.s. 2001/2002. In particolare, il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l’equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l’Istituto ove il titolo è stato conseguito;
Scuola Secondaria
Titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento.
3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, è valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.
Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.
E’ valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.
4. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13.
Titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento.
3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, è valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.
A tal fine, è valutabile anche il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.
Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto.
E’ valido anche il servizio prestato su posto di Sostegno, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.
4. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13.
Non possono partecipare ai corsi speciali i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale.
2. E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1 bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui all’art. 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010.
2. E’ consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall’art. 15 comma 1 bis del D.M. n. 249/2010. A tal fine gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso (o tipologia di posto) optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui all’art. 15 comma 1 del D.M. n. 249/2010.
La domanda deve essere effettuata tramite istanze on line entro il 30 Agosto
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One comment on “TFA speciali: firmato il Decreto. Le domande vanno presentate on line entro il 30 Agosto”
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