Le attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) sono previste a partire dalla revisione del Concordato tra Stato e Vaticano, (art. 9, punto 2 legge 121/1985) per tutelare i diritti e la coscienza degli studenti che non si avvalgo nodi tale insegnamento . L’Attività Alternativa, a differenza dell’ IRC e delle altre discipline curriculari, non ha però una specifica graduatoria o area disciplinare: siamo di fronte a un vero e proprio vuoto giuridico e normativo che ingenera confusione da parte di scuole, organizzazioni sindacali e non, riguardo l’attribuzione del punteggio relativo al servizio svolto per il suo insegnamento.
Da una rapida verifica su internet è possibile trovare nella rete ben tre “interpretazioni” sul punteggio da attribuire agli insegnanti:
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Per i Cobas e il Coordinamento Docenti Precari di Bologna il punteggio svolto deve essere riconosciuto totalmente, a patto che nella nomina sia specificata la classe di concorso dalla quale è stato attinto il docente. L’Attività Alternativa all’IRC è infatti impartita sia da docenti in ruolo provenienti da insegnamenti ritenuti affini alla disciplina scelta dal collegio dei docenti sia da docenti precari attinti direttamente dalle graduatorie di una precisa classe di concorso. Quindi il docente precario avrà il diritto ad avere l’intero punteggio (ossia 2 punti per ogni mese o frazione residua superiore a 15 giorni di servizio fino ad un massimo di 12 punti per l’intero anno scolastico) dalla graduatoria da cui è stato tratto per insegnare le Attività Alternative (da qui la necessità che nella nomina sia indicata la classe di concorso dalla quale si è stati chiamati). Tale possibilità è confermata dal riconoscimento dell’intero punteggio dell’UST di Bologna, dopo le mobilitazioni dei precari.
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