Il diritto alle ferie non si tocca fino al 31 agosto 2013, poi si vedrà………

12 Gennaio 2013

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Il 29 dicembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge di stabilità 2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 ; l’art. 1, comma 54 prevede che Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

Il comma 55 al comma 8 dell’art. 5, del decreto-legge 95/2012 normava che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita’, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta’. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e’ fonte di responsabilità’ disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività’ didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e’ consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Ed infine il comma 56 dell’art. 1, afferma che le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia di fruizione dei periodi di ferie dai commi 54 e 55 del medesimo articolo, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013.

Si è ancora in attesa di una circolare specifica da parte del MIUR, ma l’unica cosa certa che emerge, a parer nostro, sino ad oggi è che fino al fino al 31 agosto 2013, come previsto dal comma 56, rimangono in vigore le norme contrattuali, articolo 13 comma 9 ed articolo 19 comma 2 del CCNL scuola, anche se in contrasto con il dettato normativo considerato. Dunque le ferie maturate e non usufruite per il corrente anno scolastico andranno monetizzate e tutti i Dirigenti che hanno imposto d’ufficio le ferie per negare la monetizzazione, come da noi denunciato più volte, hanno compiuto un mero atto illegittimo.

Dal 1 settembre 2013 le cose, salvo nuovi cambiamenti, muteranno in linea con quanto definito dalla Legge di Stabilità che abroga le disposizioni contrattuali più favorevoli per i lavoratori, infatti, da quel momento, i giorni non fruiti, dal personale interessato, durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni, compreso nell’ambito del rapporto di lavoro in itinere, verranno detratti dal numero complessivo dei giorni maturati e pertanto non saranno pagati.

Siamo però convinti che, non essendoci un obbligo a fruire delle ferie durante le sospensioni delle lezioni, per i docenti a tempo determinato non cambierà nulla.

Intanto invitiamo tutti/e i/le colleghi/e che sono stati/e costretti/e dai Dirigenti (nonostante le nostre diffide) a usufruire, da Settembre ad oggi, delle ferie durante le sospensioni delle lezioni, di rivolgersi alla nostra sede per avviare una vertenza.

 

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