A seguito di numerose richieste di chiarimento – pervenute a questa Segreteria Provinciale COBAS SCUOLA– relativamente agli obblighi di permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle attività didattiche per il concorso del 17 e 18 Dicembre 2012, riportiamo quanto segue:
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come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987 e più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004 nonché da un’ulteriore sentenza del Giudice del lavoro di Napoli r.g. 5344/2006,
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durante la sospensione dell’attività didattica possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio nel mese di settembre e, comunque, nel rispetto delle 40 ore annue per il Collegio e 40 ore per i consigli di classe.
Non c’è, invece, durante la sospensione delle attività didattiche, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività.
Pertanto
DIFFIDIAMO
i Dirigenti Scolastici a emanare circolari che obblighino la presenza a scuola dei Docenti e
INVITIAMO
i docenti a segnalarci eventuali comunicazioni interne che prefigurano obblighi difformi dalla vigente normativa.
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5 comments on “SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA PER CONCORSO: I DOCENTI NON DEVONO ESSERE PRESENTI A SCUOLA”
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