LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE

17 Agosto 2012

RSS
Facebook
Google+
https://www.cobascuolatorino.it/2012/08/le-ferie-non-godute-vanno-pagate-4">
Twitter
Il 7 agosto è stato definitivamente approvato alla Camera il D.L. 6 luglio 2012, n.95 sulla cosiddetta “spending review”, che … oltre a tutto il resto, rappresenta un pesante attacco al reddito e ai diritti dei precari della scuola.

L’art. 5 comma 8 dispone che, nel Pubblico Impiego, “le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una Nota del 24 luglio scorso, ha dato indicazione ai Dipartimenti Provinciali del Tesoro di bloccare la liquidazione delle ferie maturate e non godute del personale scolastico con contratto a tempo determinato.

Si dà il caso che, nella scuola, si possa fruire delle ferie solo nei mesi di luglio e agosto in occasione della sospensione delle lezioni e che ai precari quindi, supplenti temporanei o supplenti fino al termine delle attività didattiche – 30 giugno – al momento della cessazione del contratto (licenziamento), vengano retribuiti i giorni di ferie maturati e non goduti.

Si tratta di una somma, spettante in proporzione ai giorni di servizio effettuati, che, assieme alla “miseria” dell’indennità di disoccupazione e alla quota di TFR spettante alla cessazione del contratto, consente ai precari della scuola di sopravvivere nei mesi estivi, in attesa, con l’anno scolastico successivo, di poter accedere ad altre supplenze.

 

Il blocco del pagamento delle ferie maturate e non godute, si connota quindi come un attacco senza precedenti al reddito dei precari della scuola.

 

Questo ennesimo atto discriminatorio verso i precari provoca tra gli stessi una profonda indignazione per uno Stato – datore di lavoro – che continua, non solo a sfruttare il lavoro di docenti e ata precari (ricordiamo che allo Stato un precario della scuola, tra i mesi estivi non retribuiti e il non godere della progressione di carriera – scatti di anzianità -, costa mediamente 8.000 euro in meno di un dipendente a tempo indeterminato e che mediamente, per un docente o ata che abbia lavorato per tutto l’anno scolastico, la liquidazione delle ferie maturate corrisponda ad altri 1000 €), ma anche sottrarre ulteriormente quote di reddito, tra l’altro garantite da norme contrattuali vigenti, confermando di volere far pagare la crisi e il debito pubblico, generato da altri, sempre ai più deboli e ricattati.

 

Questa poi di considerare una norma, introdotta il 7 di luglio 2012 con un decreto legge, retroattiva per contratti di lavoro a tempo determinato scaduti al termine delle lezioni o comunque entro il 30 di giugno, è una vera e propria aberrazione giuridica che lede un diritto- quello al riposo compensativo- tutelato dalla Costituzione.

 

Nel frattempo un’altra amministrazione dello Stato – l’INPS – ha invece dato indicazione di retribuire i giorni di ferie maturati dai propri dipendenti precari che hanno cessato il lavoro entro il 7 luglio.

Nel messaggio n.12486 del 26 luglio 2012 l’Inps precisa che gli effetti del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 non possono essere retrattivi, per cui il pagamento delle ferie non godute per chi ha cessato il lavoro prima del 7 luglio devono necessariamente essere retribuite. Questo è quanto disposto per i dipendenti dell’ente di previdenza sociale.

 

Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 6 agosto, con il parere 32937, ha chiarito che al personale del pubblico impiego spetta il pagamento delle ferie maturate e non fruite prima del 6 luglio, data di entrata in vigore del Decreto legge 95/2012 che, secondo il parere della Funzione Pubblica, non può avere decorrenza retroattiva.

Per il comparto scuola restano salvi i diritti al pagamento delle ferie per tutti i supplenti (docenti ed ATA) che hanno maturato le ferie entro il 30 giugno e non le hanno potute fruire.

Ed hanno diritto al pagamento anche i supplenti fino al 30 giugno che hanno avuto la proroga del contratto oltre il 7 di luglio per gli esami di stato.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare del 25 marzo 2003, n. 17 affermava che l‘accordo di interpretazione autentica dell’articolo 19 del C.C.N.L. – comparto scuola – sottoscritto il 4 agosto 1995, ha lo scopo di equiparare dal punto di vista della fruizione delle ferie il personale docente a tempo determinato con quello a tempo indeterminato. I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di maturità, non hanno quindi la possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio-agosto, ma, allo stesso tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l’obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni. Proprio per tali motivazioni l’accordo integrativo stabilisce che si dia luogo al pagamento sostitutivo.

Ora è necessario che il MIUR intervenga presso il Ministero del Tesoro affinché sblocchi immediatamente il pagamento delle ferie maturate e non fruite dal personale precario della scuola.

 

I Cobas – Comitati di Base della Scuola – nel ribadire di continuare la lotta contro la precarietà nella scuola, che non sarà di certo scalfita dalla recente autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato solo 21.112 docenti – e ad oggi non è stato ancora approvato il contingente ATA – dal prossimo 1 settembre, a fronte delle decine di migliaia di assunzioni a termine che saranno effettuate per poter garantire l’inizio delle lezioni (per esempio, a fronte di ben 40.000 posti vacanti per il sostegno ai disabili, le assunzioni in ruolo previste saranno solo 1991), intendono battersi con tutti i mezzi ( a partire dalla formale diffida presentata al MIUR e al Ministero del Tesoro) contro questo vergognoso e vero e proprio furto delle ferie maturate spettanti ai precari.

 

Intanto invitiamo tutti i docenti ed ata interessati ad inviare al più presto la richiesta delle ferie maturate ma non fruite, utilizzando il fac-simile in allegato :

 

  • chi è amministrato dal Tesoro presenti la richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno o con tanto di ricevuta del protocollo alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari e alla scuola di servizio;

  • chi invece è amministrato dalla scuola presenti la domanda solo all’ultima scuola di servizio.

 

Questo è il primo passo necessario per far valere i propri diritti e serve anche come strumento di pressioni nei confronti dell’Amministrazione e del Ministero del Tesoro. E se MIUR e Ministero del Tesoro “faranno orecchie da mercante” con l’inizio del prossimo anno scolastico troveremo assieme nuove ed efficaci forme di lotta, e, se necessario, ricorreremo anche ad interventi sul versante giurisdizionale.

 

Sarà comunque curioso, tra l’altro, verificare come il prossimo anno scolastico si comporterà l’Amministrazione di fronte all’obbligo per i docenti ed ata supplenti a godere delle ferie – costituzionalmente garantite – durante il periodo delle lezioni: saranno chiamati i supplenti per i supplenti in ferie? E se i supplenti chiederanno ferie tutti assieme nello stesso periodo come forma di lotta, la scuola intera si bloccherà?


Anteprima Pdf:

Anteprima Pdf: