Immissioni in ruolo 2011/2012: documenti da presentare

26 Agosto 2011

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Ecco le novità più importanti per le immissioni in ruolo a.s. 2011/2012:

  1. Si ricorda l’obbligo che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, deve essere acquisita dall’Ufficio Scolastico Territoriale competente tutta la documentazione (in originale o copia conforme all’originale) in virtù del quale è stato attribuito l’attuale punteggio di graduatoria. ((certificati di abilitazione, titoli culturali, certificati di servizio).
  2. All’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2011/2012
  3. Con l’accordo del 19 luglio, le posizioni stipendiali sono state così riviste:
    · 6 fasce stipendiali, invece delle 7 attuali ;
    Scompare, quindi, la intermedia 0-2 e si passa direttamente alla 0-8 Fino ad oggi l’Amministrazione impiegava mediamente due anni per sbrigare la pratica, quindi dopo tre anni dall’immissione in ruolo, all’ex precario veniva riconosciuta nello statino l’anzianità e gli arretrati (dal 1 settembre dell’anno dopo l’immissione in ruolo – dopo l’anno di prova).
    Con questo accordo, essendo stati ridotti i gradoni retributivi da 7 a 6, mentre fino ad oggi i neoassunti maturavano il primo scatto di anzianità dopo tre anni di servizio ora passano direttamente al secondo dopo otto anni di servizio. In pratica è stato cancellato il secondo gradone retributivo (da 3 a 8 anni) e ora i nuovi immessi in ruolo si vedranno congelati gli scatti di anzianità e lo stipendio fino al nono anno di servizio quando entreranno in classe 9 – fascia da 9 a 14 anni.
    In cambio di già misere assunzioni si allunga la carriera e si riducono gli stipendi per i nuovi assunti, puntando alla cancellazione del Contratto Collettivo e al superamento della progressione automatica delle carriere.
    Il personale della scuola, come progressione di carriera, poteva godere solo degli scatti di anzianità, ma la manovra economica dell’estate scorsa ha cancellato per tre anni tali scatti e la manovra economica di questi giorni ne ha cancellato un quarto.
  4. ART. 9, comma 21 del D.L. n.70/2011 convertito in legge 12.7.2011, n.106:
    Il comma 21 prevede che “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.
    Tale disposizione si applica anche ai docenti nominati utilizzando le GAE vigenti nell’anno scolastico 2010/2011, in quanto anche nel confronti di tali docenti la nomina ha decorrenza dall’anno scolastico 2011/12, con possibilità di retrodatazione dall’anno scolastico 2010/2011. A tale ultimo riguardo, il comma 17 del citato D.L. n. 70/2011 stabilisce che nell’ambito del piano triennale di immissioni in ruolo decorrente dall’a.s. 2011/2012, può essere prevista la retrodatazione giuridica dall’a.s. 2010/2011.

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