Con la circ. n.54 del 15/02/2011 l’USR del Piemonte chiarisce definitivamente alcuni aspetti normativi rispetto ai corsi di lingua inglese che gli insegnanti delle scuole elementari stanno frequentando per conseguire “le competenze linguistiche-comunicative” che serviranno, sostanzialmente, ad “eliminare” gli insegnanti specialisti (così come previsto dalla legge Tremonti n. 133). Non è un caso che anche quest’anno i tagli maggiori saranno effettuati nella scuola elementare!!
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La circolare, inviata a tutti i dirigenti scolastici, conferma che: “la formazione è un diritto che non si può vietare o comprimere, ma nel contempo rientra a pieno titolo tra le attività funzionali all’insegnamento e quindi equivale a tutti gli effetti ad attività di servizio da programmarsi necessariamente attraverso specifiche procedure approvative.”
La partecipazione al corso va, quindi, ricondotta tra quelle previste dall’art. 29 lettera b comma 3 del CCNL 2006/2009 che prevede un impegno non superiore alle 40 ore comprese le attività collegiali del consiglio di classe, di interclasse e di intersezione.
Lo stesso contratto stabilisce anche le misure del compenso lordo tabellare spettante al docente per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo dell’istituzione scolastica pari a 17,50 euro.
Risulta, quindi, evidente che i docenti frequentanti il corso di inglese debbano chiedere ai rispettivi dirigenti scolastici il pagamento delle ore aggiuntive (superiori alle 40 previste dal contratto nazionale).
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La stessa circolare, facendo riferimento agli articoli 63 e 64 del del CCNL 2006/2009, conferma che “a favore del personale docente interessato è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio”
Anche in questo caso, i docenti frequentanti il corso di inglese dovranno richiedere al dirigente scolastico il rimborso succitato
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3 comments on “Frequenza e trattamento economico dei corsi di formazione di lingua Inglese per i docenti delle scuole Elementari”
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