È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno.
COSA SPETTA
Una indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare le 360.
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.
A CHI SPETTA
- Ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell’anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, spetta l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non agricola.
Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.);
- Ai lavoratori agricoli che non raggiungono le 102 giornate lavorative negli ultimi 2 anni, ma che hanno lavorato almeno 78 giornate nell’anno precedente a quello in cui si fa la domanda, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio, spetta l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti agricola.
LA DOMANDA
Può essere inoltrata a qualunque sede dell’Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori. In alternativa può essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.
QUANDO SPETTA
L’indennità spetta quando il lavoratore abbia avuto, nell’arco dell’anno solare, periodi di disoccupazione non indennizzati.
QUANTO SPETTA
L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi.
Esistono degli importi massimi mensili, che non possono essere superati, e vengono stabiliti annualmente. Per le domande presentate nell’anno 2010 (relativi all’attività lavorativa svolta nell’anno 2009) questi importi massimi sono pari a € 1065,26 se la retribuzione media mensile dell’interessato risulta superiore a € 1931,86; e ad € 886,31 se la retribuzione media mensile risulta inferiore.
Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.
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