Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito, nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente , ancorché brevi, ne risulta consequenziale.
Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.
Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.
Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “sostegno”, per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..
Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.
Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.
IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE
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